Contenzioso tributario - Contumacia - Effetti in ordine all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa
abstract: Sentenza Cassazione 24.11.2006 n. 24992
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contumacia Sentenza
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1 - Nel processo tributario non opera il principio secondo cui la contumacia del
convenuto importa ammissioni sulla domanda attorea ne', al pari del
silenzio nel campo negoziale, esso, in questa sede, equivale ad una
manifestazione di volonta' favorevole alle pretese dell'attore, il quale non
e' percio' dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle
proprie pretese.
Testo sentenza
Svolgimento del processo
1. La societa' S.M. S.p.a., a seguito della concessione dell'esenzione
decennale da parte dell'Amministrazione finanziaria, presentava,
all'Intendenza di finanza di Chieti, domanda di rimborso delle somme versate
per gli anni 1988 e 1989, ai fini Ilor.
L'Intendenza riconosceva il diritto al rimborso di una somma minore
rispetto a quella richiesta.
La societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria di I grado di
Chieti, che l'accoglieva.
L'ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che
confermava la sentenza di prime cure.
2. Passata in giudicato la sentenza d'appello, la societa' contribuente
notificava atto di costituzione in mora, chiedendo l'adempimento degli
obblighi di rimborso della maggior somma e il pagamento degli interessi, ai
sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973, nonche' degli interessi
anatocistici dalla data del ricorso avverso il diniego di rimborso.
In seguito proponeva ricorso, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992,
alla Commissione tributaria regionale per l'ottemperanza alla
2006-12-21 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contumacia Sentenza
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