Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Contumacia - Effetti in ordine all'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa


2006-12-21
abstract: Sentenza Cassazione 24.11.2006 n. 24992

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


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1 - Nel processo  tributario  non opera il principio secondo cui la contumacia del
convenuto   importa  ammissioni  sulla  domanda  attorea  ne',  al  pari  del
silenzio nel   campo   negoziale,  esso,  in  questa  sede,  equivale  ad  una
manifestazione di  volonta'  favorevole alle pretese dell'attore, il quale non
e' percio'   dispensato  dall'onere  di  provare  i  fatti  costitutivi  delle
proprie pretese.  

     Testo sentenza

Svolgimento del processo                          
                                                                             
    1. La  societa'  S.M.  S.p.a.,  a seguito della concessione dell'esenzione
decennale da     parte     dell'Amministrazione    finanziaria,    presentava,
all'Intendenza di  finanza  di Chieti, domanda di rimborso delle somme versate
per gli anni 1988 e 1989, ai fini Ilor.                                      
    L'Intendenza riconosceva  il  diritto  al  rimborso  di  una  somma minore
rispetto a quella richiesta.                                                 
    La societa'  proponeva  ricorso  alla Commissione tributaria di I grado di
Chieti, che l'accoglieva.                                                    
    L'ufficio proponeva  appello  alla  Commissione  tributaria  regionale che
confermava la sentenza di prime cure.                                        
    2. Passata  in  giudicato  la sentenza d'appello, la societa' contribuente
notificava atto   di  costituzione  in  mora,  chiedendo  l'adempimento  degli
obblighi di  rimborso  della  maggior somma e il pagamento degli interessi, ai
sensi dell'art.  44  del  D.P.R.  n.  602  del  1973,  nonche' degli interessi
anatocistici dalla data del ricorso avverso il diniego di rimborso.          
    In seguito  proponeva  ricorso,  ex  art.  70  del D.Lgs. n. 546 del 1992,
alla Commissione   tributaria   regionale  per  l'ottemperanza  alla 


2006-12-21 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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