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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Riscossione Leggi L L'art. 2 comma 7 del DL n. 262/2006 introduce il comma 25 bis all'art. 35 del DL n. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006. "25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.". L'art. 33 del DPR n. 600/1973 dispone che: Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche.
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