Decreto fiscale - Riscossione - Novità in tema di pignoramento presso terzi.
abstract: Art. 2 comma 6 del DL n. 262/2006
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A
Art. 72 bis - Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro.
Il vecchio testo
1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di
procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il
quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato,
anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere
e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Il nuovo testo (in vigore dal 3 Ottobre 2006):
. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura
civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,
numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di
pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di
pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia
maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.
2006-11-27 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Riscossione Leggi

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