Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Decreto fiscale - Riscossione - Novità in tema di pignoramento presso terzi.


2006-11-27
abstract: Art. 2 comma 6 del DL n. 262/2006

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


A

Art. 72 bis - Espropriazione    del    quinto     dello    stipendio    e   di    altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro.

Il vecchio testo
  1. L'atto  di  pignoramento  del  quinto  dello stipendio contiene, in luogo
della citazione  di  cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di
procedura civile,  l'ordine  al  datore  di  lavoro  di pagare direttamente al
concessionario, fino  a  concorrenza  del  credito  per  il quale si procede e
fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  545,  commi  quarto, quinto e
sesto dello stesso codice di procedura civile:                               
      a) nel  termine  di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il
quinto degli   stipendi   non   corrisposti   per   i   quali,  sia  maturato,
anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;        
      b) alle  rispettive  scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere
e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il nuovo testo (in vigore dal 3 Ottobre 2006):

. Salvo  che  per  i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 545,  commi  quarto,  quinto  e  sesto,  del codice di procedura
civile, l'atto  di  pignoramento  dei  crediti  del  debitore verso terzi puo'
contenere, in  luogo  della  citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,
numero 4),  dello  stesso  codice  di  procedura  civile, l'ordine al terzo di
pagare il  credito  direttamente  al  concessionario,  fino  a concorrenza del
credito per cui si procede:                                                  
    a) nel   termine   di   quindici   giorni   dalla  notifica  dell'atto  di
pignoramento, per  le  somme  per  le  quali  il  diritto  alla percezione sia
maturato anteriormente alla data di tale notifica;                           
    b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.                      
  2. Nel  caso  di  inottemperanza  all'ordine  di  pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.


2006-11-27 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -