Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento - Sintetico - Fattispecie in tema di insufficienza del mutuo bancario a coprire il costo dell'immobile acquistato


2006-11-20
abstract: Sentenza Cassazione 27.10.2006 n. 23252

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


I

In tema di accertamento sintetico, la differenza tra l'importo della spesa per investimento e l'ammontare del finanzimento bancario, costituisce elemento idoneo a far presumere una maggiore capacità contributiva.

 

TESTO

 

Diritto

- 1 - Con il primo motivo è stata dedotta l'omessa, contraddittoria ed illogica motivazione.
In modo specifico, è stato rilevato che: la decisione era sostanzialmente priva di motivazione; era sta confusa la carenza di motivazione con la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria; non era consentito comprendere neanche le norme, cui i giudici si erano richiamati per decidere.
Con la seconda doglianza viene eccepita la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, comma 4 e art. 42, nonchè dei principi generali in materia di motivazione dell'accertamento, nonchè l'omessa motivazione. In particolare, si evidenzia che: la sentenza era in palese contrasto con l'art. 38; non sussisteva violazione dell'art. 42, in quanto la motivazione dell'accertamento deve essere considerata una provocatio ad opponendum.
Con la terza censura si denunzia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, sotto altro profilo, nonchè omessa motivazione. Specificamente, si rileva che: era legittima l'utilizzazione dell'accertamento sintetico, a differenza della procedura induttiva, quando sulla base di elementi certi, quali il possesso di determinati beni o la spesa per incrementi patrimoniali, si perviene alla quantificazione di maggiori redditi quando quelli dichiarati sono inidonei a giustificare la capacità di spesa; nella specie, si era in presenza di un acquisto nel 1990, a titolo oneroso di un immobile per L. 500.000.000, con la stipula di un mutuo di L. 300.000.000 e, quindi, con una differenza di L. 200.000.000, a fronte di redditi dichiarati di L. 15.891.000 per il 1990, di L. 8.528.000 per il 1989 e di L. 6.617.000 per il 1988, redditi di gran lunga inferiori a quelli attribuibili in rapporto all'investimento effettuato;
l'Ufficio aveva legittimamente determinato il maggiore reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (come integrato dalla L. n. 413 del 1991, art. 1, lett. b)), che aveva introdotto una presunzione di accumulo in quote costanti nei cinque anni precedenti l'incremento patrimoniale, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria; anche su questo punto i giudici di secondo grado non si erano espressi, pur essendo risultata inconferente l'affermazione del contribuente, in quanto il lascito era stato a favore di altra persona; in definitiva, la disponibilità di capitali resa palese dall'acquisto effettuato era un elemento certo, che giustificava l'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38. - 2 - Deve premettersi che il contribuente M.G. - che, secondo quanto emerge dalla relata di notifica del ricorso per Cassazione del 7.12.01, era deceduto (senza indicazione della data dell'evento) - si era costituito davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli (vedi sentenza) a mezzo del difensore Rag. Cesarini Orlando, residente a Piedimonte Matese (CE), in Piazza (OMISSIS).
La richiamata notifica, mentre risulta omessa nei confronti del M. (e dei suoi eredi), veniva ritualmente perfezionata presso il domicilio eletto (appunto lo studio del Rag. Cesarini), a mani proprie di Cesarini Orlando.
Pertanto, deve ritenersi ben instaurato il rapporto processuale nella presente fase di legittimità. - 3 - Le proposte censure possono essere delibate congiuntamente, attesa la loro stretta interconnessione.
L'Ufficio operava correttamente, applicando la norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 comma 4, e riferendo la pretesa impositiva a tre anni contigui (1988, 1989 e 1990): la cosiddetta "spalmatura" in tre anni, operante ratione temporis prima della L. n. 413 del 1991, che la porterà a cinque anni.
Ma su quest'ultimo punto non v'è stata effettiva controversia.
In realtà, il contrasto ha sostanzialmente riguardato solo la motivazione dell'avviso di accertamento e la presunzione di reddito.
Orbene, secondo un orientamento giurisprudenziale costante (Cass. Sez. Trib.. 17.6.2002, n. 8655, conforme a 7.5.1995, n. 2653, 28.10.1995, n. 13089 e 13.11.2001, n. 14691), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della adozione del metodo di accertamento sintetico, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, è sufficiente che vi siano elementi e circostanze di fatto certi che, provando un determinato ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito globale, senza la necessità di conoscere i cespiti certi dai quali il reddito stesso possa derivare, restando a carico del contribuente l'onere di provare l'inesistenza della capacità reddituale ed, in particolare, della base di cui si tratta. In particolare, nella specie considerata nella citata sentenza n. 8655/2002, la capacità contributiva era stata legittimamente dedotta dall'acquisto di un immobile, senza che l'acquirente riuscisse a provare che si trattava in realtà di una donazione. Ebbene, anche nel caso che ci occupa, l'invocato lascito non solo si era verificato in favore di altra persona, ma il contribuente si era limitato ad una mera affermazione non sostenuta da prova idonea, la cui produzione - già in via diretta - incombeva a suo specifico onere, essendo onere dell'Ufficio impositore solo la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. Inoltre, tale onere probatorio non veniva adempiuto dal contribuente neppure come controprova per vincere la presunzione.
In definitiva, l'acquisto oneroso di un bene immobile costituiva, fondatamente, un indizio di reddito: e, dunque, un elemento certo su cui basare la determinazione sintetica nel quadro normativo delineato dal richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4. Infine, non va pretermesso che - contrariamente a quanto asserito nella impugnata decisione - l'avviso di accertamento aveva un contenuto che osservava le prescrizioni dell'art. 42 del medesimo D.P.R., come concludentemente emerge dalla precedente narrativa in fatto.
In particolare, a parte ogni considerazione sulla finalità del provvedimento de quo nel contesto del dibattito del processo tributario, vi è che l'avviso impugnato conteneva il riferimento sia all'acquisto a titolo oneroso, sia al prezzo, sia al finanziamento bancario, sia alla sproporzione rispetto ai redditi di capitale;
nonchè il richiamo della fonte normativa (art. 38 citato).
- 4 - In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria, la decisione gravata deve essere cassata.
Poichè l'accoglimento del ricorso è basato sulla riconosciuta fondatezza della censurata violazione di legge e dal momento che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introdottivo del M..
Le spese dell'intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2006


2006-11-20 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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