Registro – Decreti ingiuntivi esecutivi – Successiva revoca – Trattamento
abstract: Risoluzione Entrate 7.11.2006 n. 122/E
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Decreto ingiuntivo Prassi
L
La Direzione Regionale ..., a seguito di istanza presentata da Alfa ha
chiesto di conoscere il regime tributario, ai fini dell'imposta di registro,
da applicare ai decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di
opposizione ex articolo 645 c.p.c.
Piu' specificamente, ha chiesto se la revoca del decreto ingiuntivo
con sentenza passata in giudicato, intervenuta prima dell'assoggettamento a
tassazione dell'atto, comporti comunque l'applicazione dell'imposta di
registro nella misura proporzionale del 3 per cento sulla somma richiesta.
Ha chiesto, altresi', di precisare le modalita' di applicazione
dell'imposta, al fine di uniformare i comportamenti degli uffici.
In via preliminare, si fa presente che la disciplina degli atti
dell'autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'imposta di
registro, e' delineata dal combinato disposto dei seguenti articoli del
Testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
. articolo 37, che prevede l'assoggettamento all'imposta degli
atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei
decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano
esecutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano
efficaci nello Stato sentenze straniere "...anche se al momento
della registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili,
salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza
passata in giudicato...";
. articolo 8 della Tariffa Parte I, che elenca gli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine
fisso. Per tali atti, comunque, ai sensi dell'articolo 41, comma
2006-11-20 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Decreto ingiuntivo Prassi
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