Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Diritto di superficie - Soggetto passivo - E' il superficiario


2006-11-06
abstract: Sentenza Cassazione 4.8.2006 n. 17730

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


I

In tema di ICI, nel caso  di  proprieta'  superficiaria  il  soggetto  passivo dell'imposta va individuato, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del dlg n. 504 del 1992, nel proprietario dell'edificio   realizzato   su  suolo  altrui  e  non  gia'  nel
concedente proprietario  del  suolo.  Con  riguardo  ad  un  terreno  comunale
concesso in  superficie  a  cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi
economici e  popolari,  l'edificazione  del fabbricato rende applicabile l'ICI
a carico   della   cooperativa   stessa   o  degli  assegnatari  in  veste  di
proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.

TESTO SENTENZA

Motivi della decisione                           
                                                                             
    1. In  via  preliminare  va  ricordato  che con le decisioni n. 12868 e n.
12871 depositate  il  16  giugno  2005  le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato il  condivisibile  principio  giuridico  - da confermare per carenza
di qualsivoglia  convincente  argomentazione  contraria - gia' ribadito con la
sentenza 29   novembre  2005,  n.  26047  della  Sez.  III,  secondo  cui  "la
configurazione della  giunta  quale  organo  di  governo, e al tempo stesso la
considerazione dei    poteri    e   delle   responsabilita'   nella   gestione
amministrativa che  l'art.  107  del  testo  unico (scilicet, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.  267,  'Testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali')
attribuisce ai  dirigenti,  inducono  a  ritenere  che  l'autorizzazione  alla
lite, quale  allo  essenzialmente  gestionale  e tecnico, da parte dell'organo
giuntale non  costituisca  piu'  in  linea  generale  atto  necessario ai fini
della proposizione o della resistenza alle azioni".                          
    Per effetto  di  tale  principio  la  mancata  allegazione,  da  parte del
comune ricorrente,  dell'esistenza  di una delibera della giunta municipale di
autorizzazione alla  proposizione  del  ricorso  per  cassazione si palesa del
tutto ininfluente  ai  fini  della  ritualita'  della  presentazione  di detto
ricorso, trattandosi  di  atto non piu' necessario "ai fini della proposizione
o della resistenza alle azioni".                                             
    2. In   secondo  luogo,  poi,  si&n


2006-11-06 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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