ICI - Diritto di superficie - Soggetto passivo - E' il superficiario
abstract: Sentenza Cassazione 4.8.2006 n. 17730
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica ICI Sentenza
I
In tema di ICI, nel caso di proprieta' superficiaria il soggetto passivo dell'imposta va individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dlg n. 504 del 1992, nel proprietario dell'edificio realizzato su suolo altrui e non gia' nel
concedente proprietario del suolo. Con riguardo ad un terreno comunale
concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi
economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI
a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di
proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.
TESTO SENTENZA
Motivi della decisione
1. In via preliminare va ricordato che con le decisioni n. 12868 e n.
12871 depositate il 16 giugno 2005 le Sezioni Unite di questa Corte hanno
affermato il condivisibile principio giuridico - da confermare per carenza
di qualsivoglia convincente argomentazione contraria - gia' ribadito con la
sentenza 29 novembre 2005, n. 26047 della Sez. III, secondo cui "la
configurazione della giunta quale organo di governo, e al tempo stesso la
considerazione dei poteri e delle responsabilita' nella gestione
amministrativa che l'art. 107 del testo unico (scilicet, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali')
attribuisce ai dirigenti, inducono a ritenere che l'autorizzazione alla
lite, quale allo essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo
giuntale non costituisca piu' in linea generale atto necessario ai fini
della proposizione o della resistenza alle azioni".
Per effetto di tale principio la mancata allegazione, da parte del
comune ricorrente, dell'esistenza di una delibera della giunta municipale di
autorizzazione alla proposizione del ricorso per cassazione si palesa del
tutto ininfluente ai fini della ritualita' della presentazione di detto
ricorso, trattandosi di atto non piu' necessario "ai fini della proposizione
o della resistenza alle azioni".
2. In secondo luogo, poi, si&n
2006-11-06 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica ICI Sentenza
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