Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Rettifica ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Termine di notifica della cartella.


2006-11-06
abstract: Sentenza Cassazione 21.7.2006 n. 16826

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


I

In tema  di  accertamenti  e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi
dell'art. 36  bis  del  DPR  29.9.1973,  n. 600, la legittimita' della pretesa
erariale e'  subordinata,  alla  luce  dell'intervento  legislativo realizzato
con l'art.  1,  commi  5 bis e 5 ter, del DL 17.6.2005, n. 106 (convertito con
modificazioni con  la  legge  31.7.2005,  n.  156),  alla  notificazione della
cartella di  pagamento  al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo
l'ordinamento garantire  l'interesse  del medesimo alla conoscenza, in termini
certi, della   pretesa   tributaria   derivante   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni. Tale  regola  e'  applicabile anche per i giudizi pendenti alla
data di  entrata  in  vigore  della citata legge n. 156/2005 che concernano le
dichiarazioni presentate  entro  il  31  dicembre  2001  (art.  36,  comma  2,
lettera b)  del  DLG  n. 46/1992), salvo che si tratti di dichiarazioni per la
cui liquidazione  i  ruoli  siano  stati  formati e resi esecutivi entro il 30
settembre 1999. 

                   TESTO SENTENZA                   
                                                                              
    Con l'unico  motivo  di  ricorso,  l'Amministrazione denuncia violazione e
falsa applicazione  degli  artt.  36-bis  e 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 17 del
D.P.R. n.   602/1973,   nonche'   omessa,   insufficiente   e  contraddittoria
motivazione, rilevando  l'erroneita'  delle  conclusioni  cui  e' pervenuto il
giudice di   merito,  stante  la  natura  ordinatoria  del  termine  stabilito
dall'art. 36-bis  del  D.P.R.  n. 600/1973 e l'onere per l'Amministrazione, ai
sensi del  combinato  disposto  di  cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e
17 del   D.P.R.  n.  602/1973,  di  completare  nel  termine  quinquennale  la
procedura per  la  formazione  e  la consegna dei ruoli, non sussistendo alcun
obbligo di notificare anche la cartella esattoriale nello stesso termine.    
    Il motivo e' fondato nei termini che saranno esposti.                    
    La valutazione   della   fattispecie   sottoposta  all'esame  della  Corte
richiede la   valutazione   di   una   situazione  complessa  determinata  dal
susseguirsi di    modifiche    legislative    e   da   penetranti   interventi
interpretativi del  quadro  normativo  da  parte  sia  delle  Sezioni Unite di
questa Corte, sia della Corte costituzionale.       


2006-11-06 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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