Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Manovra Prodi - Obblighi fiscali dei professionisti


2006-08-30
abstract: Art. 35 comma 12 del DL n. 223 e circolare AE

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


S

Si riporta l'art. 35 comma 12 e, di seguito, il paragrafo della circolare AE n. 28/2006 ad esso relativo.

12.  All'articolo 19  del  decreto  del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, dopo il secondo comma sono (( inseriti ))
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere
uno  o  piu'  conti  correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente,  le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e
dai  quali  sono  effettuati  i  prelevamenti  per il pagamento delle
spese.
  I  compensi  in  denaro  per l'esercizio di arti e professioni sono
riscossi  esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero  altre  modalita'  di  pagamento  bancario  o  postale nonche'
mediante  sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari
inferiori a 100 euro
.».

Circolare:

7 OBBLIGHI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ART. 35, COMMA 12 E 12-BIS)

L’articolo 35, comma 12, del decreto introduce modifiche all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli esercenti arti e professioni.

Più precisamente, come chiarito anche dalla relazione di accompagnamento al citato decreto, le nuove regole impongono i seguenti obblighi contabili:

i contribuenti esercenti arti e professioni devono tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell’attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell’esercizio della funzione professionale (nuovo comma 3 dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973);

i compensi devono essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro (nuovo comma 4 dell’articolo 19 del DPR n. 600. del 1973).

In merito al limite dei 100 euro, si segnala che, il comma 12-bis, dell’articolo 35 in commento, inserito dal Senato in sede di conversione del provvedimento, prevede che detto limite si applichi solo a partire dal 1° luglio 2008.

Dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1000 euro.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, infine, il limite è stabilito in 500 euro.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto, è da ritenere che l’obbligo di riscuotere i compensi in argomento

mediante strumenti finanziari “tracciabili”, nei limiti appena richiamati, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione in comm


2006-08-30 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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