Contenzioso tributario - Notifica dell'appello a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Mancata produzione - Conseguenze
abstract: Sentenza Cassazione 8.5.2006 n. 10506
Segnalato da Franco Ionadi Corte di cassazione Notificazione Sentenza
L
La notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna, la data di essa, nonchè la identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nell’ambito del processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell’atto di appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non già la nullità, ma la inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’appello, non potendosi accertare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione della impugnazione.
Link: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/Giurisprud
2006-06-24 Segnalato da Franco Ionadi Corte di cassazione Notificazione Sentenza
|