Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Notifica dell'appello a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Mancata produzione - Conseguenze


2006-06-24
abstract: Sentenza Cassazione 8.5.2006 n. 10506

Segnalato da Franco Ionadi Corte di cassazione


L

La notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale  non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna, la data di essa, nonchè la identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nell’ambito del processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell’atto di appello, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non già la nullità, ma la inesistenza della notificazione e l’inammissibilità dell’appello, non potendosi accertare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione della impugnazione.


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2006-06-24 Segnalato da Franco Ionadi Corte di cassazione








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