Contenzioso tributario - Utilizzazione di dichiarazioni extraprocessuali provenienti da terzi - Ammissibilità
abstract: Sentenza Cassazione 10.2.2006 n. 2942 (e n. 2940)
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Prova testimoniale Sentenza
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Cassazione tributaria 10.2.2006 n. 2942
Nel processo tributario, come e' ammessa la possibilita' che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, - fermo il divieto di ammissione della "prova testimoniale" - con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, va del pari necessariamente riconosciuto anche al contribuente lo stesso potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (dichiarazione sostitutive di atto notorio) dando cosi' concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, per garantire il principio della parita' delle armi processuali nonche' l'effettivita' del diritto di difesa.
Riportiamo qui di seguito le massime di alcune pronunce della Cassazione in materia di utilizabilità delle dichiarazioni extraprocessuali provenienti da terzi, nell'ambito del processo tributario.
Cassazione tributaria 25.1.2002 n. 903
Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dall'art.7, comma quarto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo - che e' necessariamente orale, di solito ad iniziativa di parte, richiede la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei
testi, e riveste, conseguentemente, un particolare valore probatorio -, e non implica,
2006-03-31 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Prova testimoniale Sentenza

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