Contenzioso - Poteri istruttori del giudice tributario - Portata e limiti
abstract: Sentenza Cassazione 20.1.2006 n. 1134
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
I
In tema di contenzioso tributario, a fronte del mancato assolvimento
dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario
non e' tenuto ad acquisire d'ufficio le prove, in forza dei poteri
istruttori a lui attribuiti dall'art. 7 del DLG n. 546/1992. Infatti, tali
poteri sono meramente integrativi dell'onere probatorio principale, in
quanto utilizzati solo qualora sia impossibile o sommamente difficile
fornire, da parte di chi vi e' tenuto, le prove richieste. Va, pertanto,
cassata (con pronuncia di merito di accoglimento del ricorso del
contribuente) la sentenza che abbia rigettato il ricorso, adottando la
motivazione sulla base di una stima dell'UTE acquisita d'ufficio.
(Vedansi anche Cassazione n. 339/2006 e n. 366/2006)
Testo:
Fatto
In data 27 luglio 1989 A.A. vendeva alla societa' G.C. S.p.a. un
complesso immobiliare sito nel comune di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli).
L'Ufficio del registro di Napoli, il 5 agosto 1991, notificava agli stessi
avviso di accertamento con il quale elevava il valore finale dichiarato da
lire 1.600.000.000 a lire 5.630.000.000, mentre confermava il valore
iniziale dichiarato di lire 1.340.000.000.
Con distinti ricorsi i contribuenti impugnavano tale atto innanzi alla
Commissione tributaria di primo grado di Napoli, deducendone la nullita' per
difetto di motivazione, per mancanza dell'indicazione dei criteri
2006-03-22 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
|