Contenzioso - Prove - Sentenza penale di patteggiamento - Rilevanza
abstract: Sentenza Cassazione 1.2.2006 n. 2213
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
L
La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cosiddetto
'patteggiamento') costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice
di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha
il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua
insussistente responsabilita', ed il giudice penale abbia prestato fede a
tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di
statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben puo' essere
utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimita'
dell'accertamento.
Testo:
Svolgimento del processo
L'Ufficio Iva di Vicenza ha notificato alla F. S.r.l., in persona del
liquidatore G.S., e a D.F., amministratore all'epoca dei fatti e quindi
responsabile solidale, avviso di rettifica per la dichiarazione relativa
all'anno 1992 contestando alla societa' di avere ceduto nel territorio
nazionale i beni indicati in n. 20 fatture relative ad esportazioni su cui
erano stati apposti dalla Dogana svizzera timbri ritenuti falsi all'esito di
una complessa attivita' investigativa.
La Commissione tributaria provinciale, adita dalla societa', ha accolto
il ricorso ritenendo che non vi fosse alcuna prova dell'avvenuta cessione
dei beni nel territorio nazionale. Sull'appello dell'Ufficio la Commissione
tributaria regionale ha integralmente riformato la sentenza di I grado
evidenziando come i comportamenti contestati alla societa' trovassero
riscontro nel procedimento penale&n
2006-03-22 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
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