Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Giurisdizione tributaria - Criteri di individuazione


2006-03-03
abstract: Ordinanza Cassazione SSUU 10.2.2006 n. 2888

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

L’oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, ma anche, in via residuale, con riferimento all’organo (Agenzia delle Entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato contenuto, non necessariamente attinenti a tributi. E' pertanto competente il giudice tributario allorché l'atto impugnato consista in un'0ordinanza ingiunzione emessa dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate, anche se riferentesi a sanzione relativa a violazioni in materia di adempimenti del datore di alvoro in ordine alla registrazione, nei libri contabili, dei lavoratori occupati.

TESTO

Ritenuto in fatto –

 1. P.I., titolare della ditta "P.", propone istanza per il regolamento della giurisdizione in relazione al giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto - sede distaccata di Martina Franca - mediante opposizione a ordinanza ingiunzione n. RFKLS0600012 emessa in data 7 luglio 2003 dall'Agenzia delle Entrate - ufficio di Taranto.

 2. L'ingiunzione le era stata notificata per il pagamento di € 7.122,00 a titolo di sanzione amministrativa irrogata per violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, convertito in L. n. 73 del 2002, in conseguenza dell'accertamento, ad opera del servizio ispezione dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto, che la dipendente C.L. non risultava registrata nelle scritture obbligatorie.

 3. Riferisce la ricorrente che l'ordinanza ingiunzione indicava la commissione tributaria competente per territorio quale organo al quale avrebbe potuto essere proposta l'opposizione, ed anche il giudice adito aveva rigettato l'istanza di sospensione, motivando la decisione con riferimento ai dubbi circa la sua giurisdizione. Domanda che sia dichiarata la giurisdizione ordinaria, esulando la controversia dalla materia dei tributi e stante la previsione di giurisdizione ordinaria di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

 4. Hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate di Taranto e il Ministero dell'economia e delle finanze; il Pubblico ministero ha concluso per iscritto per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

 Considerato il diritto - 1. Il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, in L. 23 aprile 2002, n. 73 - Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, all'art. 3, comma 3, dispone: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.".

 Il successivo comma 4 stabilisce che "Alla constatazione della violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro"; il comma 5 precisa che "Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è l'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e suc


2006-03-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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