Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Avviso di mora non preceduto da cartella - Nullità


2006-03-03
abstract: Sentenza Cassazione 8.2.2006 n. 2798

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

La notificazione   della   cartella  esattoriale  costituisce  un  adempimento
indefettibile la  cui  mancanza  comporta  la  nullita'  dell'avviso  di  mora
indipendentemente dalla   completezza   o   meno  delle  indicazioni  in  esso
contenute.

TESTO SENTENZA

                                               
    Con atto  notificato  il  18-19 luglio 2000, C.B. proponeva ricorso contro
la sentenza   in   epigrafe  indicata,  chiedendone  la  cassazione  con  ogni
conseguenziale statuizione.                                                  
    La S.p.a.  B.R.  resisteva  con  controricorso  e  la  controversia veniva
decisa all'esito della pubblica udienza del 17 gennaio 2006.                 
                                                                             
                             Motivi della decisione                          
                                                                             
    Dalla lettura  della  sentenza  impugnata,  emerge  in  fatto  che dovendo
riscuotere dall'erede  C.B.  (residente  in  Cagliari),  le  somme  dovute per
imposte varie  dal  defunto  F.B.  (gia'  residente  in  Mazara del Vallo), la
concessionaria del  servizio  tributi  per la provincia di Trapani delegava la
concessionaria per  la  provincia  di  Cagliari  e, cioe', la B.R. S.p.a., che
provvedeva alla notifica dei relativi avvisi di mora all'obbligata.          
    Quest'ultima li    impugnava    dinanzi    alla   Commissione   tributaria
provinciale, chiedendone  l'annullamento  perche'  non motivati, non preceduti
dalla notificazione   degli   atti  presupposti  e,  comunque,  non  idonei  a
consentirle un  adeguato  esercizio  del  diritto  di  difesa, in quanto privi
degli el


2006-03-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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