Sanzioni tributarie - Errore sulla norma tributaria - Influenza dell'orientamento giurisprudenziale
abstract: Sentenza Cassazione 30..1.2006 n. 1958
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sanzioni Sentenza
E
E' configurabile un errore sulla norma tributaria - rilevante, ai sensi
dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini di escludere
l'applicazione delle sanzioni non penali che normalmente si ricollegano alla
violazione commessa dal contribuente - nelle ipotesi in cui le obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della
disposizione stessa (nella specie, relativa alla determinazione del reddito
di lavoro dipendente) dipendano dalla presenza di un orientamento
giurisprudenziale (solo successivamente superato) escludente
l'assoggettamento a tassazione del provento e dal conseguente suo mancato
assoggettamento a ritenuta da parte del datore di lavoro
TESTO
Ritenuto in fatto
che G.M. impugno' dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Alessandria gli avvisi di accertamento con i quali, relativamente agli anni
1984, 1985, 1986 e 1987, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette aveva
accertato maggiori redditi, con irrogazione delle relative sanzioni,
costituiti da somme corrisposte - e non assoggettate a ritenuta - dal datore
di lavoro B.C.I. S.p.a., a titolo di "contributo differenza canone
d'affitto" in occasione del trasferimento del dipendente in altra sede;
che la Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accolse;
che l'appello proposto dall'ufficio fu accolto, con sentenza depositata
il 14 novembre 2000, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la
quale escluse la natura risarcitoria dei detti importi;
che avverso tale sentenza G.M. propone ricorso per cassazione,
illustrato anche con memoria, cui resistono con controricorso il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.
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2006-02-25 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sanzioni Sentenza

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