Sanzioni tributarie - Violazioni riferibili a persona giuridica - Responsabilità solidale del legale rappresentante
abstract: Circolare Ag. Entrate 27.1.2006 n. 5
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Sanzioni Prassi
Oggetto:
Articolo 98, sesto comma, d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973- Applicazione
delle sanzioni - Responsabilita' solidale del legale rappresentante
(Documento in fase di trattamento redazionale.) |
Testo: 1. Premessa La disciplina delle sanzioni amministrative tributarie ha costituito oggetto, nel corso del tempo, di numerosi interventi del legislatore, che hanno riguardato, tra l'altro, il tema del responsabile per la sanzione nel caso di violazioni riferibili alla persona giuridica. Il sistema sanzionatorio si e' evoluto verso una tendenziale "personalizzazione" della sanzione, che, in ossequio ai principi di matrice penalistica, e' rivolta a punire l'effettivo autore dell'illecito. In tale prospettiva devono essere letti i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, che hanno attuato una generale riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Nel previgente sistema sanzionatorio, l'art. 98, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, pur affermando, in ogni caso, la responsabilita' del contribuente (soggetto passivo d'imposta) per le violazioni delle norme tributarie, prevedeva altresi' la responsabilita' solidale del rappresentante del contribuente, disponendo che "al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza". L'art. 98, sesto comma, del DPR n. 602 del 1973 e' stato espressamente abrogato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 471 del 1997, comma 1, lettera c), in quanto non piu' compatibile con la nuova disciplina in tema di responsabilita' per la sanzione amministrativa contenuta nell'art. 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Detta disposizione prevede, infatti, che "Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societa', associazione od ente, con o senza personalita' giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti". Ai sensi della nuova disciplina delle sanzioni, l'illecito e' in ogni caso riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (c.d. principio di personalita'), prescindendo dalla circostanza che detta persona coincida con il soggetto passivo d'imposta. In luogo di una responsabilita' di tipo oggettivo del rappresentante legale, in ragione del suo rapporto con l'ente rappresentato, quindi, il legislatore del 1997, in ossequio al principio di personalita' di matrice penalistica, ha individuato quale soggetto responsabile per la sanzione amministrativa l'autore della violazione. A carico del contribuente, sia esso una persona fisica, un ente o un soggetto collettivo, la legge prevede un'obbligazione solid |
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