Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Sanzioni tributarie - Violazioni riferibili a persona giuridica - Responsabilità solidale del legale rappresentante


2006-02-04
abstract: Circolare Ag. Entrate 27.1.2006 n. 5

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


Oggetto:
Articolo 98,  sesto  comma,  d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973- Applicazione
delle sanzioni - Responsabilita' solidale del legale rappresentante
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
      1. Premessa                                                             
      La disciplina  delle  sanzioni  amministrative  tributarie ha costituito
oggetto, nel  corso  del  tempo,  di  numerosi interventi del legislatore, che
hanno riguardato,  tra  l'altro,  il tema del responsabile per la sanzione nel
caso di violazioni riferibili alla persona giuridica.                         
      Il sistema   sanzionatorio   si   e'   evoluto   verso  una  tendenziale
"personalizzazione" della  sanzione,  che,  in ossequio ai principi di matrice
penalistica, e'  rivolta  a  punire l'effettivo autore dell'illecito.  In tale
prospettiva devono  essere  letti  i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del
18 dicembre  1997,   che  hanno  attuato  una  generale riforma delle sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie.                         
      Nel previgente  sistema  sanzionatorio,  l'art. 98, sesto comma, del DPR
29 settembre  1973,  n.  602, pur affermando, in ogni caso, la responsabilita'
del contribuente  (soggetto  passivo  d'imposta) per le violazioni delle norme
tributarie, prevedeva     altresi'    la    responsabilita'    solidale    del
rappresentante del   contribuente,   disponendo   che   "al   pagamento  delle
soprattasse o  delle  pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto
passivo o   con   il   soggetto   inadempiente,   coloro   che   ne  hanno  la
rappresentanza".                                                              
      L'art. 98,  sesto  comma, del DPR n. 602 del 1973 e' stato espressamente
abrogato dall'art.  16  del  decreto  legislativo  n.  471  del 1997, comma 1,
lettera c),  in  quanto  non  piu' compatibile con la nuova disciplina in tema
di responsabilita'  per  la sanzione amministrativa contenuta nell'art. 11 del
decreto legislativo n. 472  del 1997.                                         
      Detta disposizione   prevede,   infatti,   che  "Nei  casi  in  cui  una
violazione che  abbia  inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo
e' commessa  dal  dipendente  o  dal  rappresentante legale o negoziale di una
persona fisica  nell'adempimento  del  suo ufficio o del  suo  mandato  ovvero
dal dipendente    o  dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto,
di societa',  associazione  od  ente,   con o  senza  personalita'  giuridica,
nell'esercizio  delle   sue   funzioni    o incombenze, la persona fisica,  la
societa',  l'associazione   o   l'ente   nell'interesse  dei  quali  ha  agito
l'autore della  violazione  sono  obbligati  solidalmente  al pagamento di una
somma pari  alla  sanzione   irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le
disposizioni vigenti".                                                        
      Ai sensi  della  nuova  disciplina delle sanzioni, l'illecito e' in ogni
caso riferibile  alla  persona  fisica che ha commesso o concorso a commettere
la violazione   (c.d.   principio   di   personalita'),   prescindendo   dalla
circostanza che  detta  persona coincida con il soggetto passivo d'imposta. In
luogo di  una  responsabilita' di tipo oggettivo del rappresentante legale, in
ragione del  suo  rapporto  con  l'ente  rappresentato, quindi, il legislatore
del 1997,  in  ossequio  al  principio di personalita' di matrice penalistica,
ha individuato  quale  soggetto  responsabile  per  la sanzione amministrativa
l'autore della violazione.                                                    
      A carico  del  contribuente,  sia  esso una persona fisica, un ente o un
soggetto collettivo,   la   legge  prevede  un'obbligazione  solid


2006-02-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -