Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fermo amministrativo - Beni mobili registrati - Riattivazione


2006-02-04
abstract: Risoluzione Ag. Entrate 9.1.2006 n. 2

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


A

Agenzia delle entrate. Direzione Centrale Amministrazione, Risoluzione n. 2/E Roma, 9 gennaio 2006 - Oggetto: Articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005 – Fermo amministrativo su beni mobili registrati ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973

L’articolo 3, comma 41, del decreto legge n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2005, ha stabilito che le disposizioni previste dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di fermo di beni mobili registrati, debbano essere interpretate nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 di tale ultimo articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503 del 1998, quanto alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti del fermo stesso.

Tale norma conferma la correttezza dell’interpretazione assunta da questa Agenzia prima con la circolare n. 221 del 24.11.1999 e, successivamente, con la risoluzione n. 64 dell’1.3.2002.

Alla luce di quanto sopra esposto, sono venute meno le ragioni che avevano indotto la scrivente ad impartire ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, con la risoluzione n. 92 del 22.7.2004, istruzioni affinché si astenessero temporaneamente dal disporre fermi amministrativi relativamente ai ruoli di questa Agenzia.

Al riguardo, restano ferme le indicazioni fornite, a suo tempo, alle società concessionarie con la nota n. 57413 del 9.4.2003 e, di conseguenza, si ritiene opportuno che l’iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.


2006-02-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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