Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Registro - Agevolazioni prima casa - Presenza di piscine e campi da tennis - Fattispecie


2006-01-21
abstract: Sentenza Cassazione 14.12.2005 n. 27617

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


Le dimore residenziali ben possono comprendere piscine e campi da tennis. Tali accessori
a determinate condizioni, possono attribuire all'immobile la caratteristica "di lusso"
agli effetti delle agevolazioni fiscali. 
Testo:
                           
Con il   primo   motivo  di  ricorso  i  contribuenti  deducono  un'omessa
motivazione in  ordine  alla  lesione  del  diritto  di  difesa (art. 24 della
Costituzione) e alla violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.            
    Il motivo  deve  essere rigettato in quanto i contribuenti non deducono di
non avere  avuto  contezza  dell'avviso  UTE  cui  avrebbe  fatto  riferimento
l'Amministrazione nel suo atto impositivo.                                   
    Del pari  infondato  e'  il  secondo  motivo  in  cui  viene  dedotta  una
presunta violazione  dell'art.  2697  codice  civile;  in quanto il giudice di
merito non  ha  operato  affatto un'inversione dell'onere della prova (che per
altro nel  caso  di specie gravava sui contribuenti), ne' ha deciso in assenza
di elementi  probatori,  ma  ha  proceduto ad una valutazione degli elementi e
dati disponibili,  sia  pure  censurabile  sotto  il  profilo  del  difetto di
motivazione.                                                                 
    Fondato e',  invece,  il  terzo  motivo  (violazione  e falsa applicazione
degli artt.  112  del  codice  di  procedura  civile e 12 della L. n. 12/1985,
D.M. 2   agosto   1969),   in  quanto,  cosi'  come  gia'  riferito  in  parte
espositiva, la  Commissione  tributaria  regionale  del Molise ha motivato con
queste parole:  "come  asserito  dai  giudici di prime cure, l'accertamento ha
evidenziato particolari  insoliti  ed  impossibili  per  dimore  residenziali,
quali piscine, campi da tennis, eccetera".                                   
    Siffatta proposizione non supporta logicamente le conclusioni assunte.   
Invero l'esistenza  di  piscine  e  campi  da  tennis  non e' ne' insolita ne'
impossibile per  dimore  residenziali  (anche  se  non  e'  peculiare  di tali
dimore); cosi'  come  emerge  dal  D.M. 2 agosto 1969, che prevede che le case
di abitazione  possano  essere  dotate  di simili accessori; e precisa che - a
determinate condizioni    -


2006-01-21 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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