Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fondazioni bancarie - Natura di impresa e aiuti di stato - Questioni riservate al giudice nazionale


2006-01-21
abstract: Sentenza Corte di Giustizia UE 10.1.2006

Segnalato da Franco Ionadi Azienda Lex


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"Una fondazione bancaria può essere qualificata come “impresa” ai sensi dell’articolo 87, n. 1, CE e in quanto tale essere sottoposta alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, solo in esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina applicabile nel periodo rilevante. Inoltre, solo la valutazione del giudice nazionale renderà possibile verificare se un’esenzione dalla ritenuta sui dividendi come quella oggetto di questa causa possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, n. 1, CE. Questi i due importanti principi espressi dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza che definisce una delicata questione sulla riduzione dell’imposta diretta sui dividendi percepiti dalle fondazioni bancarie, in relazione alla compatibilità con il mercato comune. Per rendere più agevole la comprensione delle decisioni della Corte è necessario evidenziare a grandi linee l’excursus processuale della controversia. La causa era stata inizialmente promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato la quale si era vista negare dall’amministrazione fiscale l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi ad essa spettanti per l’esercizio 1998 relativamente alla sua partecipazione nella Cassa di Risparmio di San Miniato e nella società Casse Toscane SpA, alla quale è subentrata la Cassa di Risparmio di Firenze. Dopo il rigetto dell’impugnazione da parte della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la Cassa di Risparmio di Firenze e la Cassa di Risparmio di San Miniato hanno però vinto il successivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Firenze. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso in cassazione, la quale, a sua volta, ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. Tra queste, rilevano nel caso di specie, la domanda se sulla base della disciplina applicabile nel periodo in esame, una fondazione bancaria è un’impresa ai sensi del trattato CE e, in quanto tale, sottoposta alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato; se un’esenzione dalla ritenuta sui dividendi come quella italiana possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del trattato CE (articolo 87, n. 1) e, infine se un’agevolazione fiscale come quella in oggetto costituisca una restrizione della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali a favore delle imprese, bancarie o no, nelle quali le fondazioni bancarie detengono partecipazioni. La Corte di Giustizia, risolvendo le questioni proposte ha affermato che: in merito alle prime due domande, al fine di un’eventuale qualificazione come impresa della fondazione bancaria Cassa di Risparmio di San Miniato, spetta al giudice nazionale valutare se quest’ultima non solo detenesse partecipazioni di controllo in una società bancaria, ma esercitasse inoltre effettivamente tale controllo intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione di essa ed inoltre, solo in esito ad una valutazione che spetta al giudice nazionale compiere sulla base della disciplina applicabile nel periodo rilevante, una fondazione bancaria può essere qualificata come «impresa» ai sensi del trattato CE (articolo 87, n. 1, CE) e in quanto tale essere sottoposta, per tale periodo, alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Sulla terza questione, relativa alla nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 87, n. 1, CE, la Corte ha ricordato che il medesimo articolo del Trattato subordina la qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, alle seguenti condizioni: il finanziamento di tale misura da parte dello Stato o con risorse statali; la selettività della detta misura, nonché l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta. Ne consegue che un’agevolazione fiscale come in causa può rafforzare, in termini di finanziamento e/o di liquidità, la posizione dell’unità economica, attiva nel settore bancario, costituita dalla fon


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2006-01-21 Segnalato da Franco Ionadi Azienda Lex








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