Contenzioso tributario - Giurisdizione - Cognizione in materia di rifiuto a provvedere in autotutela - E' del giudice tributario
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 10.8.2005 n. 16776
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Giurisdizione Sentenza
A
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa al diniego, espresso o tacito, a provvedere in autotutela.
L'estensione delle materie rientranti nella cognizione del giudice tributario, introdotta con l'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, ha modificato di fatto la nroma di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (che disciplina il novero degli atti impugnabili), la cui elencazione non può più ritenresi tassativa.
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la controversia relativa al diniego, espresso o tacito, a provvedere in autotutela.
L'estensione delle materie rientranti nella cognizione del giudice tributario, introdotta con l'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, ha modificato di fatto la nroma di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 (che disciplina il noverodegli atti impugnabili), la cui elencazione non può più ritenresi tassativa
NOTA: La sentenza é stata oggetto di aspre critiche.
TESTO
Svolgimento del processo
L'Ufficio provinciale Iva di Frosinone nel corso della verifica delle
dichiarazioni annuali Iva relative agli anni d'imposta 1987 e 1988
contestava, con appositi processi verbali, alla societa' F.lli M. di L.M. e
C. S.a.s (esercente attivita' di pompe funebri) di non avere, in violazione
del disposto dell'ultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972,
provveduto al calcolo della percentuale di indetraibilita' dell'Iva in
proporzione alle operazioni esenti effettuate, e quindi di aver esposto una
indebita detrazione d'imposta di lire 17.284.000 per il 1987, e di lire
24.048.000 per il 1988.
L'ufficio emetteva quindi avvisi di rettifica notificati il 7 dicembre
1993 per il recupero dell'imposta indebitamente detratta. Poiche' gli avvisi
non venivano impugnati, il competente Concessionario del servizio
riscossione tributi emetteva quattro cartelle esattoriali (cioe' due per
ogni anno di imposta).
2005-12-10 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Giurisdizione Sentenza

|