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Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Riscossione Sentenza & In tema di riscossione delle imposte liquidate ai sensi ell'art. 36 bis DPR n. 600/1973, la nuova disciplina dei termini di notifica della cartella di pagamento, introdotta con DL n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005, esclude la rilevanza, nel contesto del rapporto tributario, dell'attività interna dell'amministrazione (formazione del ruolo e consegna all'esattore), mentre attribuisce esclusivo rilievo all'attività esterna (notifica della cartella).
TESTO 3.Il ricorso deve essere deciso alla luce dei principi che si passa ad esporre. 3.1. La notifica della cartella di pagamento al contribuente costituisce l’atto finale di un procedimento che segue l’attività dell’amministrazione finanziaria diretta alla liquidazione delle imposte, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, attività che si articola in varie fasi e che comprende, al suo sbocco, prima della notificazione, la consegna del ruolo esecutivo al concessionario. L’atto conclusivo ed “esterno” del procedimento, come ribadito dalla recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 280/05), è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente che, però, nel suo divenire storico recente (diacronia dell’istituto), è stato ancorato ad atti diversi e variabili, dalla dichiarazione fiscale del contribuente alla iscrizione nei, o alla consegna dei, ruoli esecutivi all’esattore concessionario. Né i tempi prescritti per la sua realizzazione sono stati sempre chiari e certi, proprio per l’ancoraggio di essa ad attività procedimentali eterogenee. Con particolare riguardo all’attività di liquidazione delle imposte, infatti, l’articolo 36bis del Dpr 600/73, ha previsto (articolo 1 del Dpr 506/79) che essa si concludesse entro il 31 dicembre dell’anno
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