IRPEF - Liquidazione polizza vita stipulata dal datore di lavoro - IntassabilitÃ
abstract: Sentenza Cassazione 11.11.2005 n. 22844
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica IRPEF Sentenza
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Non rientra nella retribuzione di lavoro dipendente il capitale corrisposto
allo scioglimento del repporto di lavoro in virtu' di assicurazione sulla
vita stipulata in precedenza dal datore di lavoro e non incluso nel T.F.R..
TESTO SENTENZA
1. La controversia ha per oggetto l'applicazione dell'imposta Irpef su
di una somma capitale liquidata dalla societa' C. Assicurazioni, ad
estinzione di una polizza assicurativa, al proprio dipendente signor F.M. al
termine dei suo rapporto di lavoro.
L'importo veniva sottoposto a tassazione ed il contribuente beneficiario
proponeva domanda di rimborso, ed impugnava in sede giudiziale il silenzio
rifiuto formatosi sulla sua istanza.
La Commissione di I grado accoglieva il ricorso, e questa decisione
veniva confermata, con sentenza n. 76/15/03, in data 11 giugno-17 settembre
2003, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto.
La sentenza argomentava, in particolare, che quello intercorso tra la
societa' ed il dipendente era un normale contratto di assicurazione sulla
vita come gli altri, che doveva essere soggetto al trattamento fiscale
previsto per questa categoria.
2. Avverso la sentenza, che non risulta notificata, hanno proposto
ricorso per cassazione, notificato il 3 marzo 2004, con un motivo, il
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro
tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore.
Il contribuente signor F.M. ha resistito con controricorso notificato il
9 aprile 2004, e successivamente ha presentato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
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2005-12-08 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica IRPEF Sentenza

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