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Segnalato da Franco Ionadi SSEF Riscossione Approfondimenti " " La Corte Costituzionale, con la sent. 7-15 luglio 2005, n. 280[1], ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[2], nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale per la notificazione delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La mancanza di un limite temporale certo entro cui portare a conoscenza dell’interessato la pretesa erariale costituisce una violazione del fondamentale principio secondo cui non è consentito lasciare il contribuente esposto sine die all’esercizio dei poteri autoritativi dell’Amministrazione. La risposta del Parlamento non si è fatta attendere; la legge 31 luglio 2005, n. 156, di conversione del d.l. n. 106/2005[3], ha inserito nell’art. 1 di quest’ultimo provvedimento i commi 5-bis e 5-ter, che riscrivono i tempi per la notifica delle cartelle di pagamento[4]. In tale contesto, restringendo il campo di indagine alle procedure di liquidazione delle imposte e di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi[5], previste dagli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/73, si svolgono talune riflessioni in ordine alla legittimità dei nuovi termini ed alle possibili strategie processuali nei giudizi in cui si verta sulla tardività degli atti......" Qui l'intero articolo
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