Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Proventi illeciti - Tassabilità


2005-12-02
abstract: Sentenza Cassazione 24.10.2005 n. 20061

Segnalato da Franco Ionadi Cittadino Lex


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"Le tasse si devono pagare anche sulle somme percepite a titolo di tangenti. È quanto stabilito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un noto manager implicato nella vicenda ENIMONT. Invano l'imputato aveva sostenuto di non essersi mai appropriato delle somme contestate, in quanto destinate ad un finanziamento occulto a partiti politici, assumendo la propria testimonianza nel procedimento penale per appropriazione indebita come irrilevante nel processo tributario. La Suprema Corte - dopo avere affermato la piena utilizzabilità di dichiarazioni confessorie rese in sede penale anche nel processo tributario - ha rilevato che il ricorrente in appello aveva sostenuto la tesi, esattamente opposta, che le somme in questione non fossero tassabili proprio in quanto provento del reato di appropriazione indebita e tale assunto era stato disatteso, con adeguata motivazione, dalla Commissione tributaria regionale, in base alla considerazione che lo stesso contribuente, nelle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, aveva qualificato dette somme come redditi di lavoro autonomo percepiti nella dichiarata qualità di top manager e ricompensa del lavoro svolto; per tali motivi le somme percepite possono essere regolarmente tassate" (Da www.cittadinolex.kataweb.it)

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di un rapporto del nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Milano, relativo ad indagini di P.G. riguardanti la cosiddetta vicenda ENIMONT, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Ravenna accertò ai fini IRPEF ed ILOR per l’anno 1991 un maggior reddito non dichiarato da C. S. di £ 820.000.000.

Contro l’avviso di accertamento notificatogli il 19/4/1994 il S. propose ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di Ravenna, che successivamente sospese il giudizio in considerazione della pendenza presso il Tribunale di Milano di un procedimento penale a carico dello stesso S. per il reato di appropriazione indebita proprio in relazione alla disponibilità della somma in questione.

Venne successivamente notificato al S., in data 28/10/1996, un avviso di accertamento integrativo nel quale, richiamato il precedente accertamento, erano inoltre recuperati a tassazione redditi di lavoro autonomo non dichiarati, sempre per l’anno 1991, per un importo di £ 3.000.000.000, sulla base di dichiarazioni rese al medesimo S. dinanzi al Procuratore della Repubblica di Milano ed acquisite ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600 del1973 [1].

Anche il secondo avviso di accertamento venne impugnato dal contribuente.

Il giudice tributario, revocata la precedente ordinanza di sospensione relativa al primo accertamento, rigettò il ricorso ritenendo adeguatamente provata la pretesa dell’Ufficio sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dallo steso contribuente nel procedimento penale.

Contro la sentenza di primo grado interpose appello il S., in sostanza deducendo l’inutilizzabilità nel processo tributario delle prove orali acquisite in sede penale, l’intassabilità dei maggiori introiti accertati, in quanto provento di reato, e la natura comunque non reddituale degli introiti stessi.

L’appello venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Contro la sentenza di secondo grado il S. propone ricorso per cassazione (notificato il 16/9/1999 e depositato il 5/10/1999(, affidato a quattro motivi.

L’Amministrazione finanziaria


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2005-12-02 Segnalato da Franco Ionadi Cittadino Lex








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