Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IVA - Trattamenti estetici - Esenzione - Non compete


2005-12-02
abstract: Sentenza Cassazione 2.11.2005 n. 21272

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


&

 

Non sono  soggetti  ad  esenzione  IVA  i trattamenti sanitari (nella specie, interventi di diatermocoagulazione) effettuati solo per ragioni estetiche

Svolgimento del processo                           
                                                                             
    1. L'Ufficio  Iva  di  Venezia  notificava  alla  S.a.s.  "Poliambulatorio
V.G." di  R.C.  &  C.,  esercente  attivita'  di  "estetica  medica", separati
avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1990, 1991 e 1992.
    La societa'  impugnava  tali atti impositivi, assumendone l'illegittimita'
sotto molteplici profili.                                                    
    In primo  luogo,  perche',  trattandosi  di  attivita' di estetica medica,
debitamente autorizzata  dal  sindaco  di  Venezia,  l'attivita' stessa doveva
considerarsi esente  da  Iva  ai  sensi  dell'art.  10,  n. 18), del D.P.R. n.
633/1972, in   quanto   le  prestazioni  rese  erano  collegate  a  situazioni
patologiche che  richiedevano  interventi  e pratica di discipline riservati a
medici ed infermieri.                                                        
    Inoltre, perche'  relativamente  agli  interventi di diatermocoagulazione,
da compiersi  in  piu'  sedute,  l'ufficio aveva indebitamente moltiplicato il
relativo compenso  per  il  numero delle sedute: senza tenere conto che i vari
compensi erano  stati  invece  corrisposti  una  volta sola, a conclusione dei
relativi interi cicli di cura.                                               
    Ancora, la  contribuente  deduceva  che  l'ufficio  neppure  aveva  tenuto
conto che  per  l'anno 1990 era stata presentata una dichiarazione integrativa
con effetti  di  estinzione  automatica  della controversia; mentre per l'anno
1992 la  materia  del  contendere  era  cessata  per adesione alla proposta di
concordato.                                                     &


2005-12-02 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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