Contenzioso tributario - Giurisdizione - Rimborso d'imposta - Esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito - Fattispecie
abstract: Sentenza Cassazione 13.9.2005 n. 18120
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Indebito Sentenza
M
MASSIMA:
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorché l'amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, si' che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, difettando, in tali casi, i presupposti di applicabilita' della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilita', da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.
TETO SENTENZA:
Svolgimento del processo
Con sentenza 12 ottobre 2000, n. 2698, il Tribunale di Firenze
respingeva l'opposizione proposta dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia
delle Entrate avverso il decreto ingiuntivo emesso il 1 luglio 1998, dal
Presidente del medesimo Tribunale, su ricorso di G.P.; costui aveva agito in
via monitoria per ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso
dovutogli per Irpef relativa al 1991 ed ammontante a lire 16.057.000, oltre
interessi.
Con sentenza del 14 giugno-30 luglio 2002, n. 975, la Corte di appello
di Firenze respingeva l'impugnazione proposta dal Ministero delle finanze e
dall'Agenzia delle Entrate ed accoglieva, invece, l'appello incidentale di
G.P., concernente la mancata condanna, in primo grado, dell'Amministrazione
alle spese.
La Corte ribadiva che la controversia, non involgendo questioni
sull'esistenza e l'entita' del credito d'imposta, risultanti dalla missiva
dell'Amministrazione, il cui contenuto&
2005-10-17 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Indebito Sentenza
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