Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Giurisdizione - Rimborso d'imposta - Esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito - Fattispecie


2005-10-17
abstract: Sentenza Cassazione 13.9.2005 n. 18120

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


M

MASSIMA:

 Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario allorché  l'amministrazione   finanziaria   abbia  formalmente  riconosciuto  il diritto del  contribuente  al  rimborso  delle  imposte  e  la quantificazione della somma   dovuta,  si'  che  non  residuino  questioni  circa  l'esistenza dell'obbligazione tributaria,  il  "quantum"  del  rimborso o la procedura con la quale  lo  stesso  deve  essere  effettuato, difettando, in tali casi, i presupposti di applicabilita' della  riserva  alla  giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del  D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546, con conseguente esperibilita', da parte del   contribuente,  dell'ordinaria  azione  di  ripetizione  d'indebito oggettivo ex  art.  2033  cod.  civ.   

TETO SENTENZA:
                        Svolgimento del processo                             
                                                                             
    Con sentenza   12   ottobre   2000,  n.  2698,  il  Tribunale  di  Firenze
respingeva l'opposizione  proposta  dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia
delle Entrate  avverso  il  decreto  ingiuntivo  emesso  il 1 luglio 1998, dal
Presidente del  medesimo  Tribunale, su ricorso di G.P.; costui aveva agito in
via monitoria   per  ottenere  dall'Amministrazione  finanziaria  il  rimborso
dovutogli per  Irpef  relativa  al 1991 ed ammontante a lire 16.057.000, oltre
interessi.                                                                   
    Con sentenza  del  14  giugno-30  luglio 2002, n. 975, la Corte di appello
di Firenze  respingeva  l'impugnazione  proposta dal Ministero delle finanze e
dall'Agenzia delle  Entrate  ed  accoglieva,  invece, l'appello incidentale di
G.P., concernente  la  mancata  condanna, in primo grado, dell'Amministrazione
alle spese.                                                                  
    La Corte   ribadiva   che   la   controversia,  non  involgendo  questioni
sull'esistenza e  l'entita'  del  credito  d'imposta, risultanti dalla missiva
dell'Amministrazione, il  cui  contenuto&


2005-10-17 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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