Contenzioso tributario - Onere della prova - Fatture fittizie - Incombe all'amministrazione finanziaria
abstract: Sentenza Cassazione 23.9.2005 n. 18710
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Fatture fittizie Sentenza
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Poiché la fattura e' documento idoneo a documentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di IVA, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro
l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazioni
commerciale, nella ipotesi di fatture che l'Amministreazione
ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente
provare che l'operazione e' effettiva, ma é onere dell'Amministrazione, che
adduce la falsita' del documento e, quindi l'esietenza di un maggiore
imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in
realta' non e' stata mai posta in essere.
Testo sentenza:
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione tributaria di I grado di Modica G.G. e N.I.
impugnarono l'avviso di accertamento loro notificato per rettificare il
reddito rispettivamente d'impresa e di partecipazione da essi dichiarato per
l'anno 1982, deducendo il difetto di prova delle violazioni contestate da
parte dell'ufficio, e relative a tre fatture, che s ritenevano emesse a
copertura di costi in realta' relativi ad operazioni inesistenti, nonche' ad
altri costi recuperati a tassazione.
Il giudice adito accolse il ricorso e annullo' l'atto impugnato
assumendo la mancata dimostrazione da parte dell'Amministrazione dei
presupposti di fatto posti a base della pretesa erariale.
Avverso quella sen
2005-10-05 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Fatture fittizie Sentenza
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