Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Tributi in genere - Disciplina dei costi relativi a proventi illeciti


2005-09-29
abstract: Circolare Entrate 26.9.2005 n. 42

Segnalato da Franco Ionadi Tax e lex


L

L'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tale disposizione risulta, pertanto, così modificata:
       "4. Nelle categorie di reddito di cui all'art.
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
       4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art.
6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti."
     L'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 ha disciplinato l'imponibilità, ai fini delle imposte dirette, dei redditi derivanti da fatti, atti o attività che costituiscono illeciti civili, penali o amministrativi, da determinarsi secondo le ordinarie regole del testo unico delle imposte sui redditi (cd. TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344).

 

Al link il testo integrale


Link: http://www.taxelex.it/doc.php?pagina=3947


2005-09-29 Segnalato da Franco Ionadi Tax e lex








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