TARSU - Presupposto impositivo: concreta possibilità di fruire il servizio - Conseguenze
abstract: Sentenza Cassazione 23.3.2005 n. 6312
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica TARSU Sentenza
M
Massima:
Per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e'
presupposto necessario che il contribuente abbia la concreta possibilita' di
utilizzare il servizio. A tal fine, l'inclusione dell'immobile nell'area
comunale per la quale e' stato previsto il servizio non e' di per se'
il presupposto, essendo tuttavia onere del contribuente dare prova delle
condizioni per usufruire della riduzione della tassa di cui all'art. 59
D.Lgs. n. 507 del 1993.
Testo sentenza:
Fatto
Con ricorso notificato il 28 gennaio 2004 alla S.r.l. A. (depositato il
16 febbraio 2004), il comune di Novedrate (CO) - premesso che con ricorso
del 27 marzo 2001 detta societa', adducendo che era stata "costretta ad
utilizzare l'impresa individuale P. E. per il trasporto dei rifiuti dalla
propria sede alla piattaforma di raccolta istituita dal comune" e che,
quindi, aveva "provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti dalla
stessa prodotti (carta e cartoni) che..., essendo riconosciuti dal comune...
come 'assimilati agli urbani', dovevano essere smaltiti dal servizio
pubblico", aveva chiesto alla Commissione tributaria provinciale di Como
"l'annullamento della cartella di pagamento... relativa alla tassa per
rifiuti solidi urbani... per l'anno 2000" per assunta violazione dell'art.
59 del D.Lgs. n. 507/1993 non essendo stata applicata la riduzione del 60
per cento prevista da tale norma -, in forza di un solo motivo chiedeva di
cassare, con "ogni altro necessario provvedimento", la sentenza n. 51/12/03
depositata il 30 ottobre 2003 della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, notificata il giorno 11 dicembre 2003, la quale aveva respinto il
gravame da esso ente presentato contro la decisione (n. 39/10/02) con cui la
Commissione tributaria provinciale di Como aveva accolto detto ricorso della
societa'.
Nel controricorso notificato il 5 marzo 2004 (depositato il 19 marzo
2004) la societa' intimata, "rifuse le spese", instava per la declaratoria
di inammissibilita' dell'avverso ricorso o, in subordine,&n
2005-05-14 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica TARSU Sentenza
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