Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



TARSU - Presupposto impositivo: concreta possibilità di fruire il servizio - Conseguenze


2005-05-14
abstract: Sentenza Cassazione 23.3.2005 n. 6312

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


M

Massima:

Per il  pagamento  della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e'
presupposto necessario  che  il contribuente abbia la concreta possibilita' di
utilizzare il  servizio.  A  tal  fine,  l'inclusione  dell'immobile nell'area
comunale per  la  quale  e'  stato  previsto  il  servizio  non  e' di per se'
il presupposto, essendo tuttavia  onere  del  contribuente  dare  prova  delle
condizioni per  usufruire  della  riduzione  della  tassa  di  cui all'art. 59
D.Lgs. n. 507 del 1993.

Testo sentenza:

Fatto                                   
                                                                             
    Con ricorso  notificato  il  28 gennaio 2004 alla S.r.l. A. (depositato il
16 febbraio  2004),  il  comune  di  Novedrate (CO) - premesso che con ricorso
del 27  marzo  2001  detta  societa',  adducendo  che  era stata "costretta ad
utilizzare l'impresa  individuale  P.  E.  per  il trasporto dei rifiuti dalla
propria sede  alla  piattaforma  di  raccolta  istituita  dal  comune"  e che,
quindi, aveva  "provveduto  in  proprio  allo  smaltimento  dei  rifiuti dalla
stessa prodotti  (carta  e cartoni) che..., essendo riconosciuti dal comune...
come 'assimilati   agli   urbani',   dovevano  essere  smaltiti  dal  servizio
pubblico", aveva  chiesto  alla  Commissione  tributaria  provinciale  di Como
"l'annullamento della   cartella  di  pagamento...  relativa  alla  tassa  per
rifiuti solidi  urbani...  per  l'anno  2000" per assunta violazione dell'art.
59 del  D.Lgs.  n.  507/1993  non  essendo stata applicata la riduzione del 60
per cento  prevista  da  tale  norma -, in forza di un solo motivo chiedeva di
cassare, con  "ogni  altro  necessario provvedimento", la sentenza n. 51/12/03
depositata il  30  ottobre  2003  della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, notificata  il  giorno 11 dicembre 2003, la quale aveva respinto il
gravame da  esso  ente presentato contro la decisione (n. 39/10/02) con cui la
Commissione tributaria  provinciale  di Como aveva accolto detto ricorso della
societa'.                                                                    
    Nel controricorso  notificato  il  5  marzo  2004  (depositato il 19 marzo
2004) la  societa'  intimata,  "rifuse  le spese", instava per la declaratoria
di inammissibilita'  dell'avverso  ricorso  o,  in  subordine,&n


2005-05-14 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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