ICI - Accertamento - Motivazione - Obbligo di allegazione dei documenti richiamati.
abstract: Il testo integrtale della sentenza della Corte di Cassazione 22.3.2005 n. 6201, già segnalata in massima.
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Motivazione Sentenza
S
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.I., impugnava in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento fattole notificare dal Comune di Vescovato in data 31 dicembre 2000, relativo all'ICI dovuta per l'anno 1994, con riferimento ad un'area edificabile dalla
stessa posseduta.
Deduceva l'illegittimita' dell'atto per carenze motivazionali, nonche' l'incongruita' dell'accertamento per sopravvalutazione dell'area.
Chiedeva, in ogni caso, ammettersi in detrazione l'imposta gia' pagata con riferimento allo stesso bene.
L'adita C.T.P. di Cremona, con sentenza n. 80/02/01, disponeva ammettersi in detrazione dall'imposta dovuta la somma di L. 226.000, gia' versata, e confermava, per il resto, la legittimita' dell'avviso di accertamento, "nella considerazione che l'atto contenesse tutti gli elementi idonei a consentire la ricostruzione dell'iter seguito per pervenire alla valutazione dell'area." La contribuente interponeva appello riproponendo le doglianze, disattese dai giudici di prime cure, concernenti l'illeggittimita'
dell'avviso di accertamento, per mancanza di motivazione, nonche' l'eccessiva valutazione dell'area.
Con le difese depositate nel giudizio di secondo grado, il Comune rivendicava la legittimita' del proprio operato, stigmatizzando, fra l'altro, il comportamento della contribuente, per avere del tutto omesso la denuncia del cespite e dell'imposta dovuta.
Con la sentenza in questa sede impugnata ed in epigrafe indicata, la C.T.R. di Milano - Sezione Staccata di Brescia, - accoglieva il gravame della cont
2005-04-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Motivazione Sentenza
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