Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Accertamento - Motivazione - Obbligo di allegazione dei documenti richiamati.


2005-04-11
abstract: Il testo integrtale della sentenza della Corte di Cassazione 22.3.2005 n. 6201, già segnalata in massima.

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


S

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO                           
                                                                             
F.I., impugnava  in  sede  giurisdizionale  l'avviso  di  accertamento fattole notificare dal  Comune  di  Vescovato  in  data  31  dicembre  2000,  relativo all'ICI dovuta  per  l'anno 1994, con riferimento ad un'area edificabile dalla
stessa posseduta.                                                            
Deduceva l'illegittimita'   dell'atto   per   carenze  motivazionali,  nonche' l'incongruita' dell'accertamento per sopravvalutazione dell'area.            
Chiedeva, in  ogni  caso,  ammettersi  in detrazione l'imposta gia' pagata con riferimento allo stesso bene.                                                
L'adita C.T.P.  di  Cremona, con sentenza n. 80/02/01, disponeva ammettersi in detrazione dall'imposta  dovuta  la  somma  di  L.  226.000,  gia'  versata, e confermava, per   il  resto,  la  legittimita'  dell'avviso  di  accertamento, "nella considerazione  che  l'atto  contenesse  tutti  gli  elementi  idonei a consentire la  ricostruzione  dell'iter seguito per pervenire alla valutazione dell'area." La  contribuente  interponeva  appello  riproponendo le doglianze, disattese dai   giudici   di   prime   cure,   concernenti   l'illeggittimita'
dell'avviso di    accertamento,   per   mancanza   di   motivazione,   nonche' l'eccessiva valutazione dell'area.                                           
Con le   difese   depositate   nel   giudizio  di  secondo  grado,  il  Comune rivendicava la   legittimita'   del   proprio   operato,  stigmatizzando,  fra l'altro, il  comportamento  della  contribuente, per avere del tutto omesso la denuncia del cespite e dell'imposta dovuta.                                  
Con la  sentenza  in  questa sede impugnata ed in epigrafe indicata, la C.T.R. di Milano  -  Sezione  Staccata  di  Brescia,  -  accoglieva  il gravame della cont


2005-04-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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