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Segnalato da Franco Ionadi Ricercagiuridica Proroga Sentenza L La proroga dei termini di accertamento e liquidazione, prevista dall'art. 9 comma 2 della Legge 23.12.1998 n. 448 (Finanziaria 1999), si applica ai soli tributi erariali o gestiti dall'amministrazione finanziaria centrale. Sono pertanto esclusi da detta proroga i termini relativi ai tributi locali.
Si riposta il comma 2 dell'art. 9 Legge n. 448/1998: "I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonche' quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999."
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