Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IRAP: PROSEGUE LA RITIRATA DEL FISCO !


2005-02-22
abstract: Anche l’impresa termoidraulica non è soggetta ad IRAP

Segnalato da ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE Dott. Zambello


&

 

ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE

Dottore commercialista in Parma




IRAP: PROSEGUE LA RITIRATA DEL FISCO !

(Anche l’impresa termoidraulica non è soggetta ad IRAP)


Si porta a conoscenza che la sentenza n.39/35/03 pronunciata dalla sezione 35 del C.T.R. di Bologna, sezione staccata di Parma, in data 21 ottobre 2003 e depositata in segreteria in data 09/12/2003, già oggetto nel passato, in considerazione della tipologia dell’attività del contribuente, di pubblicazione e commenti su riviste specializzate, è passata in giudicato in data 24/01/05, ed è quindi diventata definitiva, non essendo stata impugnata in tempo utile (un anno e 46 giorni) dall’amministrazione finanziaria.

Si ritiene che questo abbandono della lite da parte dell’amministrazione finanziaria (il cui valore ammonta a L. 8.904.000 oltre ad interessi maturati e maturandi) abbia un significato profondo e preciso sul diritto al rimborso, poiché non siamo di fronte ad un piccolo artigiano ma bensì ad un titolare di un’impresa artigiana esercente l’attività di termoidraulica che negli anni ai quali si riferisce la sentenza (1998-1999) aveva le seguenti caratteristiche, tra l’altro esposte e sottolineate dall’Agenzia delle Entrate nella propria costituzione in giudizio alla C.T.R. in data 29/01/03, in particolare:

ANNO 1998 ANNO 1999

  • Ricavi L. 818.344.000 L. 1.041.694.000

  • Costo per materie prime L. 737.603.000 L. 660.486.000

  • Crediti v/clienti L. 388.511.000 L. 229.978.000

  • S.p. lav. Dip. e prest. Terzi L. // L. 211.585.000

  • Quote ammortamento L. 8.583.000 L. 5.654.000

  • Spese per servizi L. 44.493.000 L. 47.237.000

  • Valore beni strumentali L. 80.207.000 L. 118.019.000

  • Reddito d’impresa L. 31.338.000 L. 30.986.000


Alla luce di quanto sopra esposto, è convinzione di chi scrive, che l’amministrazione finanziaria non abbia impugnato la sentenza, avendo ritenuto, alla stregua delle motivazioni della sentenza, che il profilo organizzativo dell’attività artigianale non costituisca requisito qualificante ai fini dell’applicazione dell’imposta in discussione, in quanto l’attività artigianale specifica non potrà mai svolgersi senza la presenza personale del lavoratore autonomo e la struttura organizzativa da sola non potrà mai supplire all’assenza del titolare.

Si segnala infine che, il contribuente ha aderito per tutte le annualità al condono tombale (art.9 Legge n.289), trasmettendolo in via telematica in data 13/06/03 (circa 4 mesi prima della trattazione del rimborso IRAP in pubblica udienza).

In considerazione di quanto sopra esposto, ritenendo non più di ostacolo al rimborso, la resistenza dell’amministrazione finanziaria, si consiglia i contribuenti a presentare l’istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo e di dare avvio, senza indugio, alla procedura di rimborso.

Parma, 15 febbraio 20


2005-02-22 Segnalato da ZAMBELLO DOTT. GIUSEPPE Dott. Zambello








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