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Segnalato da Franco Ionadi Tributario Area edificabile Sentenza I In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 (che definisce il concetto di area fabbricabile da assoggettare a imposta), deve essere interpretato nel senso che vanno assoggettate a Ici le aree che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio, per le quali, cioè, sussiste la possibilità legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia al momento dell'imposizione fiscale. Ne consegue che sono escluse dall'imposta le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale, non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati o di lottizzazione), ovvero dell'esistenza di misure di salvaguardia adottate dal Comune. Vedasi anche sent. n. 21644/2004, n. 16751/2004.
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