Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione tributi - A mezzo ruoli - Rettifica ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Termine perentorio di notifica della cartella


2004-12-03
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 12.11.2004 n. 21498

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


L

La notifica  della  cartella  esattoriale,  nel  periodo  che precede il primo gennaio 1999, andava effettuata entro il termine di decadenza di cui all'art.  17 DPR  n.  602  del  1973. Detto termine, ancorché riguardante l'esecutivita'
dei ruoli,  deve  intendersi  riferito  anche  alla  notifica  della  cartella esattoriale, non  essendo ammissibile che il privato contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria.                   

 

1.- P.P.  ricorse  avverso  la  cartella  di  pagamento notificatagli il 5 aprile 1995,  per  complessive  lire  5.731.000,  a  titolo  di  Irpef ed Ilor relative al  1988,  deducendo  la  decadenza dell'Amministrazione finanziaria,
per non  avere  proceduto alla liquidazione delle imposte pretese "entro il 31 dicembre dell'anno    successivo    a    quello    di   presentazione"   della dichiarazione, ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  D.P.R.  n.  600/1973 - nella
versione vigente  ratione  temporis  -, termine che assumeva stabilito appunto a pena  di  decadenza;  e,  comunque,  per non avere proceduto alla iscrizione nei ruoli  ed  alla  notifica "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello  in  cui e' presentata la dichiarazione", a mente dell'art. 17, comma 1, D.P.R.   n.  602/1973,  in  relazione  all'art.  43,  comma  1,  D.P.R.  n. 600/1973. La  Commissione  tributaria  di  I  grado  di  Firenze  respinse  il
ricorso, e,  con  la decisione indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della  Toscana  ha  accolto  il  gravame del contribuente. Mentre ha
ritenuto rispettato  il  termine  per  l'iscrizione  a  ruolo, con riguardo al richiamato art.  17,  ha,  in  ordine  a  quello  ex art. 36-bis, testualmente osservato:   
      al di  la'  della questione circa la perentorieta' ed ordinatorieta' del termine, di  cui  all'art.  36-bis,  D.P.R. n. 600/1973, lo stesso e' comunque scaduto.                             
    "Ove il  cennato  termine  avesse  natura  sostanziale  sulla  base  delle considerazioni svolte  dalla  Corte  di  Cassazione (Sez. I 29 luglio 1997, n. 7088) al medesimo occorrerebbe attribuire natura decadenziale.               
    "L'art. 28,  L.  n.  449/1997,  definita  norma  interpretativa,  ha pero' affermato l'ordinarieta' del termine.                                        
    "Non va,   pero',   negletta   la   considerazione  circa  il  sostanziale carattere innovativo  piuttosto  che  interpretativo della disposizione or ora richiamata in  quanto  collegata  con  precedenti  norme  di cui stabilisce la
portata, con la conseguenza della sua inap


2004-12-03 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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