Riscossione tributi - A mezzo ruoli - Rettifica ex art. 36 bis DPR n. 600/73 - Termine perentorio di notifica della cartella
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 12.11.2004 n. 21498
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Decadenza Sentenza
L
La notifica della cartella esattoriale, nel periodo che precede il primo gennaio 1999, andava effettuata entro il termine di decadenza di cui all'art. 17 DPR n. 602 del 1973. Detto termine, ancorché riguardante l'esecutivita'
dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella esattoriale, non essendo ammissibile che il privato contribuente rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria.
1.- P.P. ricorse avverso la cartella di pagamento notificatagli il 5 aprile 1995, per complessive lire 5.731.000, a titolo di Irpef ed Ilor relative al 1988, deducendo la decadenza dell'Amministrazione finanziaria,
per non avere proceduto alla liquidazione delle imposte pretese "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione" della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 - nella
versione vigente ratione temporis -, termine che assumeva stabilito appunto a pena di decadenza; e, comunque, per non avere proceduto alla iscrizione nei ruoli ed alla notifica "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' presentata la dichiarazione", a mente dell'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria di I grado di Firenze respinse il
ricorso, e, con la decisione indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto il gravame del contribuente. Mentre ha
ritenuto rispettato il termine per l'iscrizione a ruolo, con riguardo al richiamato art. 17, ha, in ordine a quello ex art. 36-bis, testualmente osservato:
al di la' della questione circa la perentorieta' ed ordinatorieta' del termine, di cui all'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, lo stesso e' comunque scaduto.
"Ove il cennato termine avesse natura sostanziale sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione (Sez. I 29 luglio 1997, n. 7088) al medesimo occorrerebbe attribuire natura decadenziale.
"L'art. 28, L. n. 449/1997, definita norma interpretativa, ha pero' affermato l'ordinarieta' del termine.
"Non va, pero', negletta la considerazione circa il sostanziale carattere innovativo piuttosto che interpretativo della disposizione or ora richiamata in quanto collegata con precedenti norme di cui stabilisce la
portata, con la conseguenza della sua inap
2004-12-03 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Decadenza Sentenza
|