Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Nullità della notificazione - Proposizione del ricorso e conseguente sanatoria della nullità


2004-11-28
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 5.10.2004 n. 19854

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


M

MASSIMA

E' da escludersi la natura natura  processuale dell'accertamento tributario, il quale pertanto non può essere  definito come una mera provocatio ad opponendum, rivestendo invece natura sostanziale.

La natura sostanziale dell'atto di accertamento non costituisce ostacolo alla applicazione di istituti di natura processuale e, in particolare, dell'istituto della sanatoria degli atti nulli, ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc, sanatoria che si verifica nella ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso.

Tuttavia, la nullità della  notificazione dell'avviso di accertamento può essere sanata solo relativamente al conseguimento della finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento - e quindi nell'ipotesi di accertamento notificato oltre i termini di decadenza - salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con avviso di liquidazione notificato ad Eliseo Di Vito il 10 giugno 1996, l'ufficio del Registro di Formia rettificava, ai fini dell'Invim, il valore finale di un complesso immobiliare conferito in una costituenda società in nome collettivo, a seguito della contestuale trasformazione di una impresa familiare. Esso veniva notificato ad Eliseo Di Vito.

Gli eredi del Di Vito proponevano ricorso alla commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo preliminarmente la nullità della notificazione, perché non effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente. La commissione respingeva il ricorso.

Proponevano appello gli eredi e la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame con sentenza 7 luglio 1998, ritenendo la nullità dell'avviso di liquidazione, in quanto notificato nel domicilio del de cuius ad uno solo degli eredi, e non, come stabilito dall'art. 65 del d.P.R. 600/1973, a tutti gli eredi, impersonalmente e collettivamente.

L'amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Col primo mezzo sosteneva la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 111 Cost., 36, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 360, n. 4, c.p.c., in quanto la stessa avrebbe acriticamente accolto la tesi dei contribuenti, omettendo l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto sui quali la decisione si è fondata.

Col secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 65 del d.P.R. 600/1973, 156 e 160 c.p.c., nonché omessa insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che il citato art. 65 dispone che gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale e che la notifica degli atti concernenti il dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius. In mancanza di tale comunicazione, l'ufficio aveva regolarmente notificato l'avviso di liquidazione mediante consegna ad una figlia. In ogni caso, il tempestivo ricorso di tutti gli eredi alla commissione tributaria provinciale competente dimostrava che l'atto aveva raggiunto il suo scopo, rendendosi applicabile il principio sancito dall'art. 156, richiamato dall'art. 160, c.p.c.

Stante il contrasto formatosi sulla applicabilità della sanatoria di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c. alla notificazione dell'accertamento tributario nella giurisprudenza della Sezione tributaria, quest'ultima, con ordinanza del 12 marzo 2003, rimetteva la causa al primo presidente, il quale ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni unite.

Il contrasto di giurisprudenza.

Nella sent


2004-11-28 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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