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Segnalato da Franco Ionadi Tributario Nullità Sentenza M MASSIMA E' da escludersi la natura natura processuale dell'accertamento tributario, il quale pertanto non può essere definito come una mera provocatio ad opponendum, rivestendo invece natura sostanziale. La natura sostanziale dell'atto di accertamento non costituisce ostacolo alla applicazione di istituti di natura processuale e, in particolare, dell'istituto della sanatoria degli atti nulli, ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc, sanatoria che si verifica nella ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso. Tuttavia, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento può essere sanata solo relativamente al conseguimento della finalità dell'atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento - e quindi nell'ipotesi di accertamento notificato oltre i termini di decadenza - salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione notificato ad Eliseo Di Vito il 10 giugno 1996, l'ufficio del Registro di Formia rettificava, ai fini dell'Invim, il valore finale di un complesso immobiliare conferito in una costituenda società in nome collettivo, a seguito della contestuale trasformazione di una impresa familiare. Esso veniva notificato ad Eliseo Di Vito.
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