Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



IL CONDONO NON PRECLUDE IL RIMBORSO IRAP


2004-11-16
abstract: 1)La ritrattabilità della dichiarazione
2)Esenzioni ed esclusioni: due fattispecie diverse
3)Condono palese e condono in forma riservata: disparità di trattamento.

Segnalato da Dott. Zambello Dott. Zambello


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1) LA RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE1 L’analisi che ci si accinge ad effettuare deve necessariamente partire dal dato normativo. Gli articoli 7, comma 9 e l’articolo 9, comma 9 della L. 289/2002 prevedono espressamente che: "La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni …"; il legislatore parla quindi di dichiarazione, e non di dichiarazione originaria. Ciò ha una rilevanza imponente in considerazione del principio della ritrattabilità incondizionata della dichiarazione, recentemente consolidato dalla Corte di cassazione, SS. UU., con la sentenza 25 ottobre 2002, n. 15063. Quindi, l'istanza di rimborso successivamente presentata dal contribuente, per consolidata posizione dottrinale e giurisprudenziale, viene ad incidere sull'ordinaria determinazione della base imponibile rideterminandola con effetto ex tunc. Si evidenzia che non è possibile sostituire implicitamente l'espressione "dichiarazione" con “dichiarazione originariamente presentata" perchè così facendo si trasgredirebbe il primo criterio interpretativo di una norma di legge indicato dall'articolo 12 delle preleggi c.c., che fissa l'indagine letterale delle parole selezionate dal legislatore secondo il significato attribuibile a ciascuna di esse. La cristalizzazione operata dal condono riguarda la dichiarazione ed il contenuto descrittivo dell’obbligazione tributaria che essa complessivamente informa nel momento in cui si perfeziona la sanatoria, nel senso che l’immodificabilità investe il futuro, ma non può espandersi al passato. Lo spartiacque temporale è inderogabilmente tracciato dalla data di perfezionamento del condono e tutte le situazioni ancora fiscalmente pendenti influenzanti la liquidazione delle imposte a tale data non vengono vanificate dal perfezionamento della sanatoria. In altri termini, l'istanza di rimborso dell'Irap già presentata alla data di definizione della sanatoria va considerata, come chiarito e confermato dalla giurisprudenza e Cassazione, un addendo della dichiarazione che partecipa alla rendicontazione della liquidazione delle imposte. Trattasi di un addendo dichiarativo che, per consolidare il diritto restitutorio di cui è portatore, ha bisogno di un riscontro giurisprudenziale, ma la Commissione tributaria rimane investita di piena potestà di giudizio e decisionale sulla controversia, in quanto si risolve in una forma di ritrattabilità dell’originaria dichiarazione Irap che si fonde con essa, sterilizzandone il debito d'imposta. Solo un'istanza di rimborso presentata in data posteriore al perfezionamento della sanatoria altererebbe l'immodificabilità della liquidazione dell'Irap risultante dalla dichiarazione, in quanto addendo dichiarativo sopraggiunto e quindi inidoneo a sopravanzare la cristalizzazione prodotta dalla sanatoria. L 'ammissibilità del ricorso dev'essere affermata, oltre che per le predette ragioni, anche per un altro motivo. I citati commi 13 e 9 prevedono che "la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento all'applicabilità di esclusioni". Tali esclusioni sono quelle espressamente previste dalle legge; ergo, un contribuente che si è avvalso dei condoni fiscali non potrà chiedere il rimborso dell’imposta Irap relativa ad un reddito erroneamente assoggettato a tassazione nonostante fosse escluso per espressa previsione normativa. Assolutamente diverso è il caso in cui l'istanza di rimborso riguarda quelle ipotesi in cui si ritiene che l’inapplicabilità dell'Irap (in base a quanto stabilito dalla nota sentenza n. 156 della Corte Costituzionale) derivi dall’assenza di un’attività autonomamente organizzata, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto da esaminarsi caso per caso. Tale conclusione risulta inevitabile in consid


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