Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Edificabilità dell'area inclusa nel PRG - Esclusione della necessità della inclusione anche in strumenti urbanistici attuativi


2004-09-05
abstract: Cassazione sent. n. 16751 del 24.8.2004

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


M

MASSIMA: In tema di ICI, ai fini della edificabilità dell'area da sottoporre a tassazione, è sufficiente la sola inclusione nel piano regolatore generale, a nulla rilevando la mancata adozione di strumenti attuativi quali il piano pluriennale di attuazione ancorché, in tal caso, debba riconocersi una potenzialità edificatoria attenuata.

Testo sentenza (stralcio):

"...Col primo  motivo,  si  censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 del  DLG  30.12.1992 n. 504, per essere stata contestata la mancata denuncia di variazione   ai   fini  ICI  e  l'omissione  dei  versamenti  relativamente
all'anno 1994,  anno  nel quale, nonostante l'approvazione, in data precedente (8/1/93) del  PRG  (nel  quale l'edificabilita' dei terreni in oggetto restava subordinata all'approvazione  del  Piano  di attuazione), il Comune di' Arezzo non aveva  incluso  detti terreni nel Piano Pluriennale di attuazione, per cui gli stessi  non  potevano  considerarsi edificabili nell'anno 1994: difettava, dunque, il  presupposto  per  l'applicazione  dell'Imposta,  costituito  dalla effettiva edificabilita' delle  aree.   
Il motivo e' infondato.                                                      
L'art. 2  lett.  b)  del  DLG  504  del  1992,  istitutivo dell'ICI, definisce l'area fabbricabile   soggetta   a   detto   tributo  indicandola  come  "area utilizzabile a   scopo   edificatorio   in  base  agli  strumenti  urbanistici
generali o   attuativi   ovvero   in   base  alle  possibilita'  effettive  di edificazione determinate   secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti  della indennita' di  espropriazione  per  pubblica  utilita'".  Sebbene  tale  norma preveda, in  un  unico  contesto, tre ipotesi di qualificazione dell'area come
edificabile, con  riferimento  anche  alla  problematica  della edificabilita' legale, ovvero  "di  fatto", riguardante l'esproprio per pubblica utilita', il testo sovrariportato  sicuramente  rapporta  l'edificabilita'  ai fini ICI sia
agli strumenti  urbanistici  generali che agli strumenti attuativi, stabilendo l'imponibilita' sia   nell'uno  che  nell'altro  caso.  Ai  fini  ICI  dunque, l'edificabilita' non  deve  necessariamente  discendere  da  piani  regolatori
gia' attuabili    o    particolareggiati    essendo   sufficiente   che   tale caratteristica risulti   da   un   piano   regolatore   generale,   anche   se indubbiamente l'assenza   di  un  piano  attuativo  dello  strumento  generale attenua la  potenzialita'  edificatoria,  influenzandone  la  base imponibile,
secondo i   criteri   stabiliti   dall'art.   5  n.  5  del  cit.  DLG  (Cass. 19515/2003). Non  si  puo'  dunque  consentire  con la ricorrente allorche' fa riferimento alla  giurisprudenza  di'  questa  Corte  relativa  a norme, quali l'art. 52  della  legge di regi


2004-09-05 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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