ICI - Edificabilità dell'area inclusa nel PRG - Esclusione della necessità della inclusione anche in strumenti urbanistici attuativi
abstract: Cassazione sent. n. 16751 del 24.8.2004
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Area edificabile Sentenza
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MASSIMA: In tema di ICI, ai fini della edificabilità dell'area da sottoporre a tassazione, è sufficiente la sola inclusione nel piano regolatore generale, a nulla rilevando la mancata adozione di strumenti attuativi quali il piano pluriennale di attuazione ancorché, in tal caso, debba riconocersi una potenzialità edificatoria attenuata.
Testo sentenza (stralcio):
"...Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2 del DLG 30.12.1992 n. 504, per essere stata contestata la mancata denuncia di variazione ai fini ICI e l'omissione dei versamenti relativamente
all'anno 1994, anno nel quale, nonostante l'approvazione, in data precedente (8/1/93) del PRG (nel quale l'edificabilita' dei terreni in oggetto restava subordinata all'approvazione del Piano di attuazione), il Comune di' Arezzo non aveva incluso detti terreni nel Piano Pluriennale di attuazione, per cui gli stessi non potevano considerarsi edificabili nell'anno 1994: difettava, dunque, il presupposto per l'applicazione dell'Imposta, costituito dalla effettiva edificabilita' delle aree.
Il motivo e' infondato.
L'art. 2 lett. b) del DLG 504 del 1992, istitutivo dell'ICI, definisce l'area fabbricabile soggetta a detto tributo indicandola come "area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti della indennita' di espropriazione per pubblica utilita'". Sebbene tale norma preveda, in un unico contesto, tre ipotesi di qualificazione dell'area come
edificabile, con riferimento anche alla problematica della edificabilita' legale, ovvero "di fatto", riguardante l'esproprio per pubblica utilita', il testo sovrariportato sicuramente rapporta l'edificabilita' ai fini ICI sia
agli strumenti urbanistici generali che agli strumenti attuativi, stabilendo l'imponibilita' sia nell'uno che nell'altro caso. Ai fini ICI dunque, l'edificabilita' non deve necessariamente discendere da piani regolatori
gia' attuabili o particolareggiati essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, anche se indubbiamente l'assenza di un piano attuativo dello strumento generale attenua la potenzialita' edificatoria, influenzandone la base imponibile,
secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 n. 5 del cit. DLG (Cass. 19515/2003). Non si puo' dunque consentire con la ricorrente allorche' fa riferimento alla giurisprudenza di' questa Corte relativa a norme, quali l'art. 52 della legge di regi
2004-09-05 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Area edificabile Sentenza
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