Credito d'imposta aree svantaggiate - Recupero del credito indebitamente fruito e ignoranza inevitabile della legge
abstract: Comm. Trib. Prov. Avellino sent. n. 73 del 8.7.2004
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Bonus Sentenza
I
Il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito non comporta l'applicazione delle sanzioni tributarie se al momento della fruizione non era obiettivamente conoscibile il provvedimento che sospendeva
l'utilizzazione del credito medesimo.
Testo sentenza:
Svolgimento dei processo
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2004 XY proponeva ricorso avverso l'avviso di recupero del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge
n. 388/2000 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Avellino e notificato in data 2 gennaio 2004. Lamentava il ricorrente di aver utilizzato il credito di imposta ignorando che il D.L. 253/2002, pubblicato
sulla gazzetta ufficiale lo stesso giorno in cui era stato utilizzato il credito di imposta, ne avesse sospeso l'utilizzo anche perche' i codici per l'utilizzo tramite modello F24 non furono variati. Rileva, inoltre, che sia il D.L. n. 138/2002 sia l'avviso di recupero sono illegittimi in quanto violano il principio fissato dalla Costituzione e dallo Statuto del contribuente della irretroattivita' delle norme giuridiche, avendo eliminato un diritto acquisito con l'introduzione della legge n. 388/2000.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava il ricorso e rilevava la sospensione del diritto ad utilizzare il credito di imposta derivava dalla legge e che pertanto il suo operato era del tutto legittimo.
Rilevava, inoltre, che erano state emanate varie circolari dal Ministero con cui veniva spiegato come rimborsare il credito di imposta erroneamente utilizzato e che il contribuente avrebbe potuto anche utilizzare la
sanatoria fiscale (condono) previsto dalla legge n. 289/2002. Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai loro scritti difensivi.
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2004-09-05 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Bonus Sentenza
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