Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Credito d'imposta aree svantaggiate - Recupero del credito indebitamente fruito e ignoranza inevitabile della legge


2004-09-05
abstract: Comm. Trib. Prov. Avellino sent. n. 73 del 8.7.2004

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


I

Il recupero   del   credito   d'imposta   indebitamente  fruito  non  comporta l'applicazione delle  sanzioni  tributarie  se  al momento della fruizione non era obiettivamente     conoscibile    il    provvedimento    che    sospendeva
l'utilizzazione del credito  medesimo.                 
Testo sentenza:
                         Svolgimento dei processo                            
                                                                             
Con ricorso  depositato  in  data 2 febbraio 2004 XY proponeva ricorso avverso l'avviso di  recupero  del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge
n. 388/2000   emesso   dall'Agenzia   delle  Entrate  Ufficio  di  Avellino  e notificato in   data   2   gennaio  2004.  Lamentava  il  ricorrente  di  aver utilizzato il  credito  di  imposta ignorando che il D.L. 253/2002, pubblicato
sulla gazzetta  ufficiale  lo  stesso  giorno  in  cui era stato utilizzato il credito di  imposta,  ne  avesse sospeso l'utilizzo anche perche' i codici per l'utilizzo tramite  modello  F24  non furono variati. Rileva, inoltre, che sia il D.L.  n.  138/2002  sia  l'avviso  di  recupero  sono illegittimi in quanto violano il   principio   fissato   dalla  Costituzione  e  dallo  Statuto  del contribuente della  irretroattivita'  delle norme giuridiche, avendo eliminato un diritto acquisito con l'introduzione della legge n. 388/2000.             
Chiedeva, pertanto,  l'annullamento  dell'avviso  impugnato  con  vittoria  di spese e competenze del giudizio.                                             
Si costituiva  in  giudizio l'Agenzia delle Entrate che impugnava il ricorso e rilevava la  sospensione  del  diritto  ad  utilizzare  il  credito di imposta derivava dalla legge e che pertanto il suo operato era del tutto legittimo.  
Rilevava, inoltre,  che  erano state emanate varie circolari dal Ministero con cui veniva  spiegato  come  rimborsare  il  credito  di  imposta  erroneamente utilizzato e   che   il   contribuente  avrebbe  potuto  anche  utilizzare  la
sanatoria fiscale   (condono)  previsto  dalla  legge  n.  289/2002.  Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.  
All'udienza di discussione le parti si riportavano ai loro scritti difensivi.
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2004-09-05 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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