Contenzioso tributario - Appello di sezione staccata della DRE - Autorizzazione - Necessità - Esclusione
abstract: Sentenza Cassazione 21.5.2004 n. 9716
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Appello Sentenza
N
Nel contenzioso tributario le Direzioni regionali delle Entrate possono stare in giudizio direttamente e proporre appello senza necessita' di alcuna autorizzazione, anche quando si tratti di sezioni distaccate.
Testo sentenza:
Fatto
1.1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, unitamente all'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, impugnano per cassazione la sentenza specificata in epigrafe, pronunciata nei
confronti di D.L.A.
Il D.L. resiste con controricorso.
1.2. In fatto, il D.L. ha impugnato vittoriosamente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente, il silenzio-rifiuto formatosi
su una sua istanza di rimborso.
L'Ufficio ha proposto appello dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale, sul rilievo che l'impugnazione non risultava autorizzata ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Ministero deduce la violazione ed errata interpretazione del citato art. 52.
Diritto
2.1. Il ricorso e' fondato
2004-06-22 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Appello Sentenza
|