Contenzioso tributario - Annullamento in autotutela, cessazione della materia del contendere e pronuncia sulle spese del giudizio
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Segnalato da Franco Ionadi Tributi On Line -procedura civile- Cessata materia Approfondimenti
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L'esercizio del potere di autotutela quale ipotesi di cessata materia del contendere nel processo tributario è stato più volte oggetto di un vivace dibattito che ha visto contrastanti orientamenti sia a livello dottrinale, sia in seno alla giurisprudenza tributaria di merito.
La sentenza della CTR Campania
La recente sentenza n. 254/4/03, depositata il 21 gennaio 2004, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno offre lo spunto per analizzare le più rilevanti pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che si sono succedute sull'argomento nonché il pensiero della dottrina dominante.
Con la predetta sentenza, i giudici campani, respingendo l'appello di un Comune che era stato condannato in primo grado alla refusione delle spese di giudizio per non aver fornito idonea prova della veridicità dei motivi posti a fondamento dell'annullamento per autotutela dell'atto impugnato, hanno ritenuto non applicabile il principio contenuto nel citato art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per il quale "Le spese del giudizio estinto a seguito della cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge", condannando altresì l'ente locale al pagamento di ulteriori spese di giudizio.
Secondo i giudici d'appello, infatti, la disposizione in esame non trova applicazione qualora non sia adeguatamente motivata la dichiarazione dell'amministrazione comunale di avvenuto annullamento dell'atto impugnato conseguente all'esercizio del potere di autotutela. Da ciò deriverebbe come conseguenza che il giudice può decidere il ricorso nel merito e condannare l'amministrazione alle spese di giudizio.
La generica motivazione posta a fondamento della dichiarazione di avvenuto annullamento dell'atto impugnato non sarebbe infatti idonea, secondo i giudici d'appello, a determinare la cessazione della materia del contendere e la conseguente applicazione del comma 3 dell'art. 46 del decreto sul contenzioso tributario ai fini della compensazione delle spese di giudizio, trovando applicazione, invece, il comma 2 dell'art. 44 del medesimo decreto che pone a carico della parte che rinuncia al ricorso il rimborso delle spese di giudizio sostenute dalle altre parti salvo diverso accordo fra loro.
La disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 46 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 è stata oggetto di interpretazione anche da parte dell'Amministrazione finanziaria che, al riguardo, ha più volte ribadito come nelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere rientri anche l'ipotesi del ritiro o annullamento dell'atto impugnato da parte dello stesso ufficio tributario che lo ha emanato (cfr., tra le altre, circ. n. 98/E del 23 aprile 1996)...." (Al link l'articolo completo).
Link: http://www.finanze.it/tributi_on_line/2004/giugno/
2004-06-09 Segnalato da Franco Ionadi Tributi On Line -procedura civile- Cessata materia Approfondimenti
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