Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Nullità della sentenza mancante di firma del presidente del collegio giudicante


2004-06-09
abstract: Sentenza Cassazione 13.5.2004 n. 9113

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


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2004-06-09 Segnalato da Franco Ionadi Tributario

  
  Fatto                                    
                                                                              
    La societa'  ====  fruiva  provvisoriamente  della esenzione Ilor prevista
dall'art. 8  L.  614/66  per le nuove iniziative industriali, in aree depresse
del centro  nord.  L'Ufficio  delle  Imposte  Dirette  di  Pesaro  negava tale
beneficio sull'assunto    della    carenza   del   requisito   della   novita'
dell'impresa. Tale  atto  veniva  impugnato  dalla  societa' e il procedimento
rimaneva pendente innanzi alla C.T.C.                                         
    Successivamente la   Societa'  ====  ricorreva  dinanzi  alla  Commissione
tributaria di   primo   grado   impugnando  l'avviso  di  accertamento  emesso
dall'Ufficio delle  Imposte  Dirette  di  Pesaro  che,  vista la dichiarazione
resa per   l'esercizio   1980  e  rilevata  l'omessa  indicazione  di  reddito
imponibile ai  fini  Ilor,  riportandosi  al  provvedimento  con cui era stato
espresso il   diniego   alla   concessione   dell'esenzione  dall'Ilor,  aveva
accertato alla  Societa'  il  reddito  imponibile  di  lire 18.037.000 ai fini
Ilor. Nel  ricorso  la  ====  deduceva  che  la  Commissione di primo grado di
Pesaro aveva  gia'  annullato  le  iscrizioni  a  ruolo  per  gli anni 1978/81
emesse sullo  stesso  presupposto  della revoca del beneficio ex art. 8, L. n.
614/1966, giacche'  il  fatto  che  uno  dei soci fosse in precedenza socio di
altra societa' non toglieva alla stessa il carattere della novita'.           
    La Commissione, con decisione 799/2/1998, accoglieva il ricorso.          
Avverso detta  sentenza  proponeva  appello l'Ufficio, deducendo la violazione
dell'art. 295   c.p.c.  per  non  aver  la  Commissione  sospeso  il  processo
nell'attesa del  giudicato  sull'atto  di  diniego  del beneficio e insistendo
per la carenza del carattere della novita' ex art. 8 cit..                    
    La Commissione  tributaria  regionale  di Ancona, con la sentenza 122/1/00
depositata il  26  settembre  2000,  confermava  la  decisione  dei giudici di
prime cure.                                                                   
    Contro detta  sentenza  il  ministero  proponeva  ricorso  per  cassazione
sorretto da quattro motivi.                                                   
    Non svolgeva attivita' difensiva l'intimata societa'.                     
                                                                              
                                    Diritto                                   
                                                                              
    La sentenza  impugnata  e'  nulla  giacche'  mancante della sottoscrizione
del Presidente  del  Collegio.  La  sottoscrizione  del  giudice  costituisce,
infatti, requisito  formale  essenziale  della sentenza, e il relativo difetto
comporta la  nullita'  assoluta  ed  insanabile del provvedimento. Dall'omessa
sottoscrizione, anche    se    causata    da    mera    dimenticanza,   deriva
necessariamente la  nullita'  delle sentenza equiparabile all'inesistenza, cui
non si  puo'  pertanto portare riparo con la procedura di correzione (Cass. n.
7228/2000).                                                                   
    La sentenza,  pertanto,  deve  essere dichiarata nulla e la causa rimessa,
anche per le spese, alla Commissione Regionale del Lazio.                     
                                                                              
                                     P.Q.M.                                   
                                                                              
La Corte,  pronunciando  sul  ricorso,  dichiara  la nullita' della sentenza e
rimette, anche per le spese, alla Commissione regionale del Lazio.            







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