Contenzioso tributario - Nullità della sentenza mancante di firma del presidente del collegio giudicante
abstract: Sentenza Cassazione 13.5.2004 n. 9113
Segnalato da Franco Ionadi Tributario -procedura civile- Nullità Sentenza
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Fatto La societa' ==== fruiva provvisoriamente della esenzione Ilor prevista dall'art. 8 L. 614/66 per le nuove iniziative industriali, in aree depresse del centro nord. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro negava tale beneficio sull'assunto della carenza del requisito della novita' dell'impresa. Tale atto veniva impugnato dalla societa' e il procedimento rimaneva pendente innanzi alla C.T.C. Successivamente la Societa' ==== ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado impugnando l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro che, vista la dichiarazione resa per l'esercizio 1980 e rilevata l'omessa indicazione di reddito imponibile ai fini Ilor, riportandosi al provvedimento con cui era stato espresso il diniego alla concessione dell'esenzione dall'Ilor, aveva accertato alla Societa' il reddito imponibile di lire 18.037.000 ai fini Ilor. Nel ricorso la ==== deduceva che la Commissione di primo grado di Pesaro aveva gia' annullato le iscrizioni a ruolo per gli anni 1978/81 emesse sullo stesso presupposto della revoca del beneficio ex art. 8, L. n. 614/1966, giacche' il fatto che uno dei soci fosse in precedenza socio di altra societa' non toglieva alla stessa il carattere della novita'. La Commissione, con decisione 799/2/1998, accoglieva il ricorso. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Ufficio, deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non aver la Commissione sospeso il processo nell'attesa del giudicato sull'atto di diniego del beneficio e insistendo per la carenza del carattere della novita' ex art. 8 cit.. La Commissione tributaria regionale di Ancona, con la sentenza 122/1/00 depositata il 26 settembre 2000, confermava la decisione dei giudici di prime cure. Contro detta sentenza il ministero proponeva ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Non svolgeva attivita' difensiva l'intimata societa'. Diritto La sentenza impugnata e' nulla giacche' mancante della sottoscrizione del Presidente del Collegio. La sottoscrizione del giudice costituisce, infatti, requisito formale essenziale della sentenza, e il relativo difetto comporta la nullita' assoluta ed insanabile del provvedimento. Dall'omessa sottoscrizione, anche se causata da mera dimenticanza, deriva necessariamente la nullita' delle sentenza equiparabile all'inesistenza, cui non si puo' pertanto portare riparo con la procedura di correzione (Cass. n. 7228/2000). La sentenza, pertanto, deve essere dichiarata nulla e la causa rimessa, anche per le spese, alla Commissione Regionale del Lazio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita' della sentenza e rimette, anche per le spese, alla Commissione regionale del Lazio. | <
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