Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Natura e funzione dell'ingiunzione fiscale - Onere della prova nel giudizio di opposizione alla medesima


2004-05-19
abstract: Sentenza Cassazione 4.3.2004 n. 4394

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


L

La funzione   di   accertamento,   riconosciuta  all'ingiunzione  fiscale,  in mancanza di  un  precedente  atto  di accertamento non impugnato, comporta, in mancanza di  opposizione,  la  definitivita' di quanto in essa dichiarato come accertato e  posto  a  base della pretesa fiscale. Ma nel relativo giudizio di opposizione -    che    integra    una    domanda   diretta   all'accertamento dell'illegittimita' della  pretesa  fatta  valere con l'ingiunzione, nel quale l'opponente assume  la  veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale -  tutti  gli  elementi  dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilita' della   medesima  al  contribuente,  vanno  allegati  e  provati dall'amministrazione finanziaria,    mentre    l'opponente    resta   soggetto all'onere dell'allegazione   e   della  dimostrazione  degli  eventuali  fatti impeditivi, modificativi  o  estintivi  dell'obbligazione stessa. Ne consegue, fra l'altro,  che  il  giudice  dell'opposizione,  se  da  un  lato  non  puo' desumere dal     comportamento     processuale     dell'opponente    l'esonero dell'amministrazione finanziaria  dal  descritto  onere probatorio, dall'altro puo' legittimamente  porre  a  base  del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei  fatti  costitutivi  dell'obbligazione  tributaria in lite, le
prove assunte  in  un  diverso  processo  e  anche in sede penale, quali prove atipiche idonee  a  fornire  elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite  dal  raffronto  critico  -  riservato al giudice di merito e non
censurabile in  sede  di legittimita', se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.                                                      
                                        


2004-05-19 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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