Riscossione - Natura e funzione dell'ingiunzione fiscale - Onere della prova nel giudizio di opposizione alla medesima
abstract: Sentenza Cassazione 4.3.2004 n. 4394
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Ingiunzione Sentenza
L
La funzione di accertamento, riconosciuta all'ingiunzione fiscale, in mancanza di un precedente atto di accertamento non impugnato, comporta, in mancanza di opposizione, la definitivita' di quanto in essa dichiarato come accertato e posto a base della pretesa fiscale. Ma nel relativo giudizio di opposizione - che integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimita' della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nel quale l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale - tutti gli elementi dell'obbligazione tributaria, compresa la riferibilita' della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione finanziaria, mentre l'opponente resta soggetto all'onere dell'allegazione e della dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa. Ne consegue, fra l'altro, che il giudice dell'opposizione, se da un lato non puo' desumere dal comportamento processuale dell'opponente l'esonero dell'amministrazione finanziaria dal descritto onere probatorio, dall'altro puo' legittimamente porre a base del proprio convincimento, in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria in lite, le
prove assunte in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
2004-05-19 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Ingiunzione Sentenza
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