Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Agevolazioni prima casa - Vendita entro il quinquennio e coeva stipula di preliminare di prenotazione alloggio in cooperativa - Non spettanza dell'age


2004-05-09
abstract: Risoluzione Entrate 3.5.2004 n. 66

Segnalato da Franco Ionadi Tax e Lex


O

Oggetto: Istanza d'interpello - Imposta di registro - Decadenza dall'agevolazione c.d. 'prima casa'
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 66 del 03.05.2004

     Con l'istanza di interpello concernente l'esatta applicazione dell'agevolazione c.d. 'prima casa', di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, il Signor TIZIO ha esposto il seguente

QUESITO
    
L'istante fa presente di aver acquistato (in data 18.06.1998) un immobile fruendo dell'agevolazione c.d. 'prima casa' e di averlo rivenduto prima del decorso dei cinque anni dalla data dell'acquisto - in data 21.12.2001. 
     Per evitare di incorrere nella decadenza dal regime di favore l'interpellante, entro un anno dalla vendita dell'immobile (30.10.2002), ha stipulato con la società Cooperativa Edilizia X Y A.R.L. "un contratto preliminare di vendita di un immobile in corso di costruzione, soggetto ad IVA e registrato tardivamente il 08.08.2003". 
     Premesso quanto sopra, l'istante chiede se, in conseguenza del suo operato, risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato Testo unico e se può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "al momento della stipulazione del rogito notarile del secondo immobile".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 
     L'interpellante ritiene di non incorrere nella decadenza dal regime di favore c.d. 'prima casa' e di aver, altresì, diritto al credito d'imposta poiché, in relazione al primo acquisto, risultano soddisfatte le condizioni previste dalla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa. A sostegno della sua tesi, fa presente che:
       - la circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, ha esteso i benefici  fiscali anche agli acquirenti di immobili in corso di costruzione da destinare ad 'abitazione non di lusso'; 
       - mantiene le agevolazioni in merito al primo immobile acquistato,  poiché risulta - dal libro verbale del C.d.A. della "Cooperativa Edilizia X Y A.R.L.", regolarmente bollato e vidimato - assegnatario di un alloggio in corso di costruzione alla data del 25.11.2002, nel termine di un anno dall'alienazione del precedente immobile; 
       - "la non contestualità tra la data della stipula del preliminare (30.10.2002) e del verbale di assemblea (25.11.2002) si giustifica con il fatto che le assemblee dei soci della Cooperativa hanno una cadenza generalmente mensile".

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE 
     Il comma 4 della nota II - bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede la decadenza dal beneficio c.d. 'prima casa' e il conseguente recupero delle maggiori imposte e relative sanzioni (30 per cento) nel caso in cui l'abitazione acquistata in regime di favore viene trasferita, a titolo oneroso o gratuito, entro cinque anni dalla data dell'acquisto. 
     Ai sensi del medesimo comma 4, la decadenza non si verifica "... nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione (effettuata prima del decorso del quinquennio) dell'immobile acquistato con i benefici


Link: http://www.taxelex.it/news/news04.htm


2004-05-09 Segnalato da Franco Ionadi Tax e Lex








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