Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Notificazioni - Momento di perfezionamento per il notificante


2004-04-27
abstract: Ordinanza Corte Costituzionale 12.3.2004 n. 97

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


Omissis

"Considerato

che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – per effetto della sentenza n. 477 del 2002, richiamata dal rimettente – "risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario" (sentenza n. 28 del 2004);

che, conseguentemente, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali – ivi compresa quella censurata dall’odierno rimettente – vanno ora interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che "la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, (…), al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" (così, ancora, la citata sentenza n. 28 del 2004);

che pertanto – ed a prescindere dall’evidente erroneità del presupposto interpretativo da cui il rimettente muove, là dove mostra di ritenere che il momento perfezionativo del procedimento notificatorio ex art. 140 del codice di procedura civile sia rappresentato dalla ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata contenente l’avviso e non piuttosto, come è diritto vivente, dalla sua spedizione – la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Correggio con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004."

(Da www.giurcost.org)

Al link il testo integrale


Link: http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0097o-04.ht


2004-04-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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