Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Disapplicazione, da parte del giudice tributario, dell'atto amministrativo illegittimo inoppugnabile - Ammissibilità


2004-04-03
abstract: Sentenza Cassazione 5.3.2004 n. 4567

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


I

Il giudice  tributario  puo'  disapplicare  un atto amministrativo illegittimo anche quando  esso  sia  divenuto  inoppugnabile  per  l'inutile  decorso  dei termini utili per la sua impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.      
                                                                             

Testo sentenza:
    Fatto -    La    M.G.D.R.   S.p.a.   impugnava   l'8   ottobre   1996   il silenzio-rifiuto opposto  dall'Amministrazione  finanziaria  alla  sua istanza
del 20  febbraio  1996,  con la quale aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta sul  patrimonio  netto,  istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, versata dalla  societa'  in  conseguenza dell'inclusione del fondo per imposte differite sulle  riserve  da rivalutazione nella dichiarazione dell'imponibile dell'esercizio 1994.                                                         
    L'impugnazione era   rigettata   il   12  maggio  1997  dalla  Commissione tributaria provinciale   di   Torino   e   la   decisione,   appellata   dalla contribuente, era  confermata  il  26 luglio 1999 dalla Commissione tributaria
regionale del  Piemonte,  la  quale osservava che l'art. 2, del D.M. 7 gennaio 1993, che  aveva  regolamentato  l'attuazione  del D.L. n. 394/1992, escludeva
dal computo  del  patrimonio  netto  i  soli fondi iscritti in bilancio per la copertura di  specifici  oneri  o passivita' e non disponeva che le riserve da rivalutazione in  sospensione  d'imposta  dovessero essere stimate al netto di
imposte, la cui esigibilita' era incerta nell'an e nel quando.                
    La societa'  ricorreva  con  un  motivo  per la cassazione della sentenza, l'Amministrazione delle  finanze  resisteva  con  controricorso notificato l'1dicembre 2000,  proponendo  contestuale ricorso incidentale condizionato, e la ricorrente principale   notificava   il  28  dicembre  2000  controricorso  al ricorso incidentale.                                                         
    Preliminarmente va  disposta,  a  norma  dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi   proposti   in  via  principale  dalla  contribuente  ed  in  via incidentale dall'Amministrazione      finanziaria      e     


2004-04-03 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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