Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Mediante applicazione di criteri automatici (coefficienti) - Flessibilità dei medesimi


2004-03-27
abstract: Sentenza Cassazione 15.12.2003 n. 19163

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


I

In tema  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi  e  con  riguardo alla procedura di   determinazione   induttiva  dell'ammontare  dei  ricavi  e  dei compensi sulla  base  di  coefficienti presuntivi, disciplinata dagli artt. 11 e 12  del  D.L.  2  marzo  1989,  n.  69 (convertito, con modificazioni, nella legge n.  154  del  1989),  il  principio  della flessibilita' degli strumenti presuntivi trova   origine   e   fondamento  nell'art.  53  Costituzione,  non potendosi ammettere  che  il  reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere   dalla   capacita'   contributiva  del  soggetto  sottoposto  a verifica. Ne  consegue  che,  anche  in ipotesi di legittima utilizzazione dei
coefficienti presuntivi  da  parte  dell'amministrazione,  e' sempre ammessa a carico del  contribuente  la  prova  della  inapplicabilita'  dei parametri al caso concreto;  tale  prova  puo' essere costituita, in assenza di indicazioni normative specifiche  contrarie,  anche  da presunzioni che il giudice nel suo prudente apprezzamento puo' configurare e valutare.                           
                                                                             
Testo:
    Fatto -  G.P.  ha  impugnato un avviso di accertamento emesso a fini Irpef ed Ilor  per  il  1989  sulla base dei coefficienti presuntivi di reddito. Con il provvedimento,  l'Ufficio  ha  determinato in lire 14.423.000 il reddito di
impresa minore,  che  era  stato dichiarato in lire 1.044.000. Il contribuente ha sostenuto   che   l'attivita'   di   lombricultura   svolta,   per  le  sue peculiarita' e  per  la  sua breve vita (essendo stata iniziata nel 1987), non poteva essere  ricondotta  ai  parametri  utilizzati dall'ufficio. Ha aggiunto di avere  evidenziato  le reali condizioni economiche dell'azienda in risposta ai chiarimenti richiesti dall'ufficio.                                       
    La Commissione  di  primo  grado  ha  accolto  il ricorso e la sentenza e' stata confermata  dalla  Commissione  regionale,  che  ha  ritenuto fondata la tesi del  contribuente  sia  per il breve lasso di tempo trascorso dall'inizio
della attivita',  e  sia per le vicende successive, consistite in una serie di insolvenze che  hanno  determinato  nel 1996 la cessazione della attivita'. Ha proposto ricorso il Ministero delle finanze.                                 
    Il contribuente non ha svolto attivita' difensive.    &


2004-03-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -