Contenzioso tributario - Appello dell'ufficio periferico e carenza di autorizzazione - Inammissibilità
abstract: Sentenza Cassazione 27.2.2004 n. 4040
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Contenzioso Sentenza
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MASSIMA: La autorizzazione, ex art. 52, comma 2, DLG 31 dicembre 1992, n. 546, per la proposizione dell'appello da parte dell'Ufficio periferico, integra un presupposto processuale la cui mancanza produce la inammissibilità del gravame.
TESTO SENTENZA
FATTO
La Societa' L.B., esercente attivita' di caseificio in... con istanza presentata il 30 giugno 1994, richiese l'esenzione dall'Ilor, ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. n. 218/1978, per il periodo dal 1 settembre 1988 al
31 agosto 1998; l'Ufficio delle imposte dirette di Eboli riconobbe il diritto, ma ritenne il beneficio perduto, per la tardiva presentazione della dichiarazione, dal 1 settembre 1988 al 31 dicembre 1992. L'impugnativa della
contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con affermazione di decorrenza del beneficio momento iniziale di produzione
del reddito, senza alcuna previsione di decadenza.
L'appello dell'Ufficio - fondato sulla correttezza del proprio operato, in relazione alle espresse alle previsioni degli artt. 5 del D.M. 14 dicembre 1965 e 5 del D.M. 18 novembre 1966 e' stato, con la decisione
indicata in epigrafe, dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Campania, in quanto "privo dell'autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso".
Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con due motivi, cui la Societa' contribuente resiste con controricorso.
Diritto
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2004-03-20 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Contenzioso Sentenza
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