Riforma fiscale - Chiarimenti dell'Agenzia Entrate
abstract: Circolare Entrate n. 10 del 15.3.2004
Segnalato da Franco Ionadi Cittadino Lex Riforma Prassi
L
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 del 15 marzo 2004 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla applicazione del primo modulo di riforma dell'Irpef e alla applicazione della nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2004. In merito al principio della neutralità del reddito relativo all'abitazione principale, l'Amministrazione Finanziaria ricorda che tale reddito deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e concorrre alla formazione del reddito complessivo, fatta salva la sua sottrazione ai fini dell'imponibile Irpef. Inoltre precisa che a seguito delle modificazioni delle detrazioni previste dall'art. 14 del Tuir, l'importo della detrazione spettante è commisurato, con una variazione secondo fasce prestabilite, al reddito complessivo del contribuente e non più all'ammontare dei singoli redditi. Ad evitare influenze del reddito della casa di abitazione principale per le fasce dei contribuenti più deboli sono state però introdotte due disposizioni con la legge finanziaria del 2004, che hanno modificato gli articoli 12 comma 1bis e 14 del Tuir. A tal fine l'Agenzia nella circolare fornisce alcuni esempi. Importante è l'affermazione dell'Agenzia per cui entrambe le modifiche hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2003. In merito alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 2 comma 3 della legge 289/2002, che dispone la possibiltà per i contribuenti di applicare le disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 qualora risutlino più favorevoli rispetto al nuovo metodo di determinazione dell'imposta sui redditi, l'Amministrazione, rinviando a quanto già esposto nelle precedenti circolari n. 2 e 4 del 2003, chiarisce che l'applicazione di tale clausola è esclusa in quelle fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito complessivo (redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, a imposta sostitutiva) e ciò perchè la tassazione di detti redditi non è influenzata dal nuovo sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta. Inoltre i sostituti d'imposta non sono tenuti a porre in essere alcun adempimento poichè il confronto fra nuova e vecchia disciplina avviene in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia conferma, poi, che il regime degli acconti sui dividendi è quello relativo al periodo di imposta in cui viene distribuito il saldo, con la conseguenza che il contribuente che percepisce dividendi anticipati nel caso in cui si avvalga della clausola di salvaguardia, applicherà la nuova normativa del Tuir per la determinazione del reddito di capitale e la vecchia per la determinazione dell'imposta. E' stato altresì chiarito che il ritardo nella istituzione dei fondi integrativi del SSN mantiene inalterato, rispetto al 2002 il limite massimo di deducibilità dei contributi versati a enti o casse aventi fini assistenziali e di ciò i sostitui d'imposta dovranno tenerne conto in sede di conguaglio. In merito agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente per l'Agenzia, al fine di assicurare la progressività dell'imposizione, se gli stessi sono percepiti nel 2004 e tassati sulla base del reddito del biennio 2002/2003 con l'applicazione delle aliquote vigenti nel 2002, il reddito dell'anno 2003 andrà considerato al lordo della no-tax area, se invece tali emolumenti sono percepiti nell'anno 2005 e tassati con l'applicazione delle nuove aliquote, i redditi degli anni 2003 e 2004 andranno considerati al netto della no-tax area. (Da www.cittadinolex.kataweb.it)
Link: http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,
2004-03-17 Segnalato da Franco Ionadi Cittadino Lex Riforma Prassi

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