Sanzioni tributarie - Comportamento fraudolento del professionista incaricato
abstract: Sentenza Cassazione 23.1.2004 n. 1198
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Sanzioni Sentenza
I
In tema di sanzioni tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilita' del contribuente (nella specie, per violazioni formali e sostanziali e per il mancato pagamento del tributo), ai sensi dell'art. 5
del D. Lgs. N. 472 del 1997, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volonta', e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza (In applicazione di tale
principio, la Corte ha respinto l'impugnazione, proposta dall'Amministrazione finanziaria, contro la sentenza di merito che aveva mandato esente il contribuente dalle pene pecuniarie, in ragione del fatto
che il suo commercialista, incaricato della tenuta della contabilita' e dei connessi adempimenti fiscali, non aveva mai presentato le dichiarazioni ai fini dell'IVA e delle II.DD., benche' avesse sottoposte i modelli alla firma
del contribuente, e aveva trattenuto il denaro ricevuto per i pagamenti, appropriandosene a proprio personale vantaggio).
2004-03-07 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Sanzioni Sentenza
|